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Come viene suddivisa la spesa di verifica impianto ascensore? (Amministratore condominio)

Vorrei sapere come è giusto suddividere la spesa di verifica periodica impianto ascensore pagato all'ingegnere incaricato?
Domanda pubblicata da domenico il 31/12/2010
Ulteriori chiarimenti dell'autore:
Ringrazio gli intervenuti, ma mi viene da chiedere, giustamente come asserisce ing. casciello, si tratta non dell'uso dell'ascensore ma della tenuta in efficenza di cui tutti si beneficiano e senza la quale nessuno userebbe l'impianto.
Sarei grato sè mi diate una soluzione certa. Grazie.
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Risposte

Risposta di studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio , Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
la spesa di verifica impianto ascensore è una spesa di manutenzione ordinaria dell'impianto e come tale è da dividere in base ai millesimi ascensore
Risposta di ing. gennaro casciello , Amministratore condominio - scafati(sa)
Ritengo sia invece una spesa straordinaria, dovuta ai sensi della apposita legge che regolamenta le macchine. L'obbligo di tenerla in efficienza ed aggiornata, esula dall'uso quotidiano. Per non sottostare a tale disposizione di legge, occorre "eliminare" l'impianto. Pertanto poiché si tratta di intervento sull'impianto in quanto tale e non sul suo effettivo utilizzo(come la tassa di possesso dell'automobile), ritengo debba essere considerata alla stregua di una spesa straordinaria e quindi pagata in base ai millesimi di proprietà.
Risposta di Mara Donatelli , Amministratore condominio - Lonato del Garda
Io sono in parte d'accordo con l' Arch. Giulio Mazzocchi in quanto la manutenzione dell'ascensore è una manutenzione ordinaria e va fatta secondo il seguente criterio: il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all'altezza di ciascun piano da suolo e solo per i condomini che usufruiscono di tale servizio.
Risposta di "Parti Comuni" amministrazioni condominiali geom. Giovanni Serrecchia , Amministratore condominio - Ozzano dell'Emilia
Essendo una verifica periodica è chiaramente una spesa ordinaria per cui per la ripartizione della spesa ci si avvale della tabella millesimale specifica e cioè quella relativa all'ascensore.
Risposta di ALLOSIA ENRICO , Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
E' una spesa periodica da ripartire con la tabella apposita relativa all'ascensore.
Cordialmente
Allosia Enrico
Risposta di studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio , Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
confermo la mia opinione dato che è una spesa periodica necessaria a mantenere in uso l'impianto, come il normale contratto di manutenzione ascensore.
Risposta di BELTRAME rag. Roberto , Amministratore condominio - VERONA-San Pietro in Cariano
Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 3264 del 17 febbraio 2005
Il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1124 C. Civ., è applicabile solo nell'ipotesi in cui l'ascensore sia stato installato originariamente con la costruzione dell'edificio, e non, invece, quando, sia stato installato in un secondo tempo.
Nella sentenza si evince che l'installazione dell'ascensore, fu sì successiva alla costruzione dell'edifico, ma avvenne con il consenso di tutti i condomini.
Ciò comporta: la proprietà comune condominiale dell'impianto, già considerato tale ai sensi dell'art. 1117 N° 3 Cod. Civ., in mancanza di titolo contrario; nonchè, ai sensi dell'art. 1118 C. Civ., il diritto di ciascun condominio sullo stesso, proporzionato al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva.
Ne consegue, con riferimento alla ripartizione delle spese, l'applicabilità alla fattispecie dei criteri previsti dall'art. 1123 C. Civ., dei quali la disciplina stabilita dall'art. 1124 c.c., è una specifica applicazione.
E' errato, pertanto, ritenere applicabile l'art. 1101 2° c. Cod. Civ., dal momento che, essendo stato l'ascensore installato con il consenso e la spesa di tutti i condomini, la comproprietà sullo stesso è comune a tutti i condomini.
Risposta di ANTONIO FALCONE , Amministratore condominio - PALERMO
Viene ripartita in base ai millesimi secondo la tabella ascesore
Risposta di MAYA COMPANY s.r.l. , Amministratore condominio - SCARPERIA (FI)
Tutto ciò che riguarda la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la ripartizione deva essere ripartita secondo la "tabella ascensore" ovvero quanto riportato dal regolamento condominiale di tipo contrattuale.
Risposta di LM franchising Amministrazioni Condominiali Cagliari , Amministratore condominio, Avvocato, Consulente amministrativo, Consulenza finanziaria - Cagliari
Salve, è corretto ripartire le spese di manutenzione ordinaria in base ai millesimi della tabella Ascensore.
Risposta di Studio Raccuglia , Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo - Roma
Ritengo esauriente ed appropriata la sentenza riportata dal Rag. Beltrame.
Saluti
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