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Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
la spesa di verifica impianto ascensore è una spesa di manutenzione ordinaria dell'impianto e come tale è da dividere in base ai millesimi ascensore
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Ritengo sia invece una spesa straordinaria, dovuta ai sensi della apposita legge che regolamenta le macchine.
L'obbligo di tenerla in efficienza ed aggiornata, esula dall'uso quotidiano.
Per non sottostare a tale disposizione di legge, occorre "eliminare" l'impianto.
Pertanto poiché si tratta di intervento sull'impianto in quanto tale e non sul suo effettivo utilizzo(come la tassa di possesso dell'automobile), ritengo debba essere considerata alla stregua di una spesa straordinaria e quindi pagata in base ai millesimi di proprietà.
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Risposta di
Mara Donatelli
, Amministratore condominio - Lonato del Garda
Io sono in parte d'accordo con l' Arch. Giulio Mazzocchi in quanto la manutenzione dell'ascensore è una manutenzione ordinaria e va fatta secondo il seguente criterio: il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all'altezza di ciascun piano da suolo e solo per i condomini che usufruiscono di tale servizio.
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Essendo una verifica periodica è chiaramente una spesa ordinaria per cui per la ripartizione della spesa ci si avvale della tabella millesimale specifica e cioè quella relativa all'ascensore.
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Risposta di
ALLOSIA ENRICO
, Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
E' una spesa periodica da ripartire con la tabella apposita relativa all'ascensore. Cordialmente Allosia Enrico
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Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
confermo la mia opinione dato che è una spesa periodica necessaria a mantenere in uso l'impianto, come il normale contratto di manutenzione ascensore.
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Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 3264 del 17 febbraio 2005 Il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1124 C. Civ., è applicabile solo nell'ipotesi in cui l'ascensore sia stato installato originariamente con la costruzione dell'edificio, e non, invece, quando, sia stato installato in un secondo tempo. Nella sentenza si evince che l'installazione dell'ascensore, fu sì successiva alla costruzione dell'edifico, ma avvenne con il consenso di tutti i condomini. Ciò comporta: la proprietà comune condominiale dell'impianto, già considerato tale ai sensi dell'art. 1117 N° 3 Cod. Civ., in mancanza di titolo contrario; nonchè, ai sensi dell'art. 1118 C. Civ., il diritto di ciascun condominio sullo stesso, proporzionato al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva. Ne consegue, con riferimento alla ripartizione delle spese, l'applicabilità alla fattispecie dei criteri previsti dall'art. 1123 C. Civ., dei quali la disciplina stabilita dall'art. 1124 c.c., è una specifica applicazione. E' errato, pertanto, ritenere applicabile l'art. 1101 2° c. Cod. Civ., dal momento che, essendo stato l'ascensore installato con il consenso e la spesa di tutti i condomini, la comproprietà sullo stesso è comune a tutti i condomini.
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Viene ripartita in base ai millesimi secondo la tabella ascesore
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Tutto ciò che riguarda la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la ripartizione deva essere ripartita secondo la "tabella ascensore" ovvero quanto riportato dal regolamento condominiale di tipo contrattuale.
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Salve, è corretto ripartire le spese di manutenzione ordinaria in base ai millesimi della tabella Ascensore.
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Risposta di
Studio Raccuglia
, Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo - Roma
Ritengo esauriente ed appropriata la sentenza riportata dal Rag. Beltrame. Saluti
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