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cosa fare per modificare il regolamento condominiale? (Amministratore condominio)

Salve a tutti e un grazie a quanti hanno dato indicazioni in merito ad un precedente problema (ripartizione acqua - http://www.bbprofessional.com/articolo/735/Esiste-una-ripartizione-univoca-per-le-spese-acqua.aspx -).
Il proble che ora espongo è conseguenza di un incontro tra consiglieri e amministratore.
Il condominio è stato ultimato nel 1968 e subito i condomini hanno preso possesso dei rispettivi appartamenti. Ma nel 1970 davanti ad un notaio, tutti i condomini, hanno firmato e accettato un regolamente condominiale. Credo che questo regolamento sia da considerarsi contrattuale. Siccome le indicazioni dettate dal regolamento erano di carattere generale (forse copiato da un regolamento in voga allora), i condomini si sono resi conto che alcune cose non erano idonei alla vita di tuttii giorni. Tanto è vero che quasi subito (circa un anno, a memoria dei condomini più anziani e primi proprietari) hanno variato l'uso e la disposizione da millesimi a persona, soprattutto per la ripartizione delle spese del consumo di acqua, senza modificare il regolamento.
Abbiamo effettuato una ricerca con lo studio che allora era incaricato di amministrare il condominio, ma ad oggi non abbiamo avuto notizie in merito.
Tenendo in considerazione che sono più di trenta anni (per non dire quaranta) che esiste tale ripartizione delle spese, a seguito di comunicazione scritta da parte di un condomino che chiede il ripristino di quanto indicato nel regolamento chiedo indicazioni su:
- è possibile ora variare il testo del regolamento condominiale?
- se si, in special modo a quanto riferito all'art. 13 che dice: "Tutte le altre spese di amministrazione e di gestione del condominio, quali fornitura di acqua potabile, illuminazione delle parti comuni ecc. comprese quelle che per legge o per regolamento urbano o per patto di questo regolamento e per delibera dell'assemblea vengano imposte al condominio stesso, saranno ripartite fra i condomini in ragione dei ripsettivi millesimi di proprietà. Non si riconosceranno riduzioni o esenzioni per eventuale mancato uso dei servizi", quanti devono essere i millesimi perché sia valida l'assemblea e i millesimi in votazione per deliberare?
- Eventualmente cosa è possibile fare per rendere valido quanto di storico è stato fatto (30 anni e più di esercizio)?
Grazie

Simone Massimo
Domanda pubblicata da massimo il 19/12/2010
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Risposte

Risposta di ing. gennaro casciello , Amministratore condominio - scafati(sa)
Senza voler recuperare quanto stabilito 30 ed oltre anni orsono, la modifica del regolamento(ma penso sia riferito alle tabelle millesimali la modifica)avviene semplicemente con una votazione che esprima la maggioranza fisica dei condomini(quindi la metà più uno dei condomini) e tale maggioranza deve rappresentare almeno 500 millesimi.
Attenzione quindi: non la maggioranza dei presenti!!!
Risposta di ANTONIO FALCONE , Amministratore condominio - PALERMO
OCCORRE LA MAGGIORANZA QUALIFICATA, CIOè LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA CHE SIANO PROPRIETARI DI ALMENO I 500 MILLESIMI DEL CONDOMINIO
Risposta di MAYA COMPANY s.r.l. , Amministratore condominio - SCARPERIA (FI)
Salve,
la prima cosa che devi fare è verificare se si tratta di un regolamento contrattuale, perchè se così fosse è parte integrante dell'atto di compravendita di ogni singolo immobile, e quindi và registrato con atto notarile, è ovvio quindi che necessita dell'unanimità.
Se così non fosse, sul regolamento di tipo assembleare, la cassazione si espressa in merito pochi mesi fà riducendo le maggioranze a quanto riportato dalle risposte precedenti.

Saluti
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