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Risposta di
MICHELE LAGHI
, Commercialista - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Buon giorno, stando alla più recente normativa (le casistiche sono piuttosto ampie) la cena con un cliente o potenziale cliente, se fatta solo a fine relazionale entra nel cumulo delle spese di rappresentanza ( non devono superare il 2% del fatturato) e vengono dedotte al 75%, l'iva è indetraibile. Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dalpresente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anchepotenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e iservizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttivedell’impresa, ma direi che questo non è il suo caso. Anche le spese sostenute nella trattoria sotto il suo ufficio entrano nel novero delle spese di rappresentanza per cui rientrano nella stessa casistica di quelle sostenute per una cena con i clienti
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La questione posta è oggettivamente opinabile. Si ritiene che in ossequio alla tesi interpretativa espressa con la circolare 7/E del 28 gennaio 2008, punto 5.1, non vadano applicate al contribuente minimo le norme specifiche del Tuir che impongono una particolare disciplina alla deducibilità di taluni costi. Tale tesi non può che riguardare, in prima battuta, le spese di rappresentanza e quelle di vitto e alloggio, le quali dovrebbero essere deducibili integralmente nel rispetto del principio di cassa. Detto ciò, va rilevato che, con una contraddittoria ulteriore tesi interpretativa (circolare 34/E del 13 luglio 2009), l’ Agenzia ha affermato che il tetto di deduzione delle spese di rappresentanza, valevole per le imprese e i professionisti, si applica anche ai contribuenti minimi. Aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla logica conclusione che anche per le spese di vitto ed alloggio sostenute dai contribuenti minimi valgano i tetti di deducibilità del 75 per cento. Questa seconda tesi è palesemente in contrasto con l’assunto che il regime dei minimi è speciale anche nella determinazione del reddito, ma è evidente che, alla luce della confusione che regna su questo aspetto, un comportamento prudente consiste nella deduzione delle spese al 75 per cento.
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Ritengo che le spese di ristorazione siano deducibili per il 75% dell'importo e che l'Iva sia detraibile qualora si dimostri l'inerenza con l'attività d'impresa o professionale. ( molto difficile ). Questa limitazione va combinata con le altre già presenti all'articolo 54 Tuir, che pongono "paletti" alla deducibilità commisurati ai compensi percepiti nel periodo d'imposta (2% per le stesse spese per alberghi e ristoranti, 1% per quanto riguarda le spese di rappresentanza). Ritengo a parere personale che le prime siano spese di rappresentanza, mentre le seconde spese di ristorazione. Cordiali Saluti
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NON CI SIAMO CAPITI...LEI SCARICA IL 75% DI QUEI COSTI...NEL LIMITE DEL 2% E DELL'1% DEI COMPENSI IN RELAZIONE AL TIPO DI SPESA! PER CUI SE IL 75% DI QUEI COSTI NON SUPERA I LIMITI SOPRA CITATI, LEI PUò SCARICARSI IL 75% PIENO!!! ALTRIMENTI LA PARTE CHE SUPERA I LIMITI DIVENTA INDEDUCIBILE. SPERO DI ESSERE STATO CHIARO. CORDIALI SALUTI
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