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Aprire la partita IVA come fotografo, quanto mi costi? (Commercialista)
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Salve a tutti, sono un ragazzo di 23 anni che deve aprire la partita iva come fotografo (questo dovrebbe essere il codice attività 74.20.19) e, calcolando un reddito inferiore ai 30000€ annui, vorrei aderire al regime dei contribuenti minimi. Quello che non so, è come fare con l'inps, perchè in sostanza io vorrei pagare le tasse in base a quello che guadagno e non ritrovarmi ogni sei mesi le "mazzate" a sorpresa… Ho sentito parlare della gestione separata inps, ma non so cos'è di preciso. La mia futura attività è quella del fotografo sportivo, in sostanza io non ho uno studio fisico ma sono sempre in giro a fotografare gare automobilistiche o auto stradali Scusatemi le paure iniziali, ma vorrei avere le idee ben chiare! Grazie
Domanda pubblicata da Autore anonimo il 12/11/2010
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Risposte
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La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così comedefiniti ai sensi dell’art. 53, c. 1 del TUIR.I requisiti identificativi sono:contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;autonomia del lavoro: l’attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione;abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atticoordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti (circ. 83/97). Non occorre che taleattività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;natura non di impresa: l’attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore “lavoro” sul capitale, mentre nell’attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore “organizzazione” delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 55 del TUIR (ex art. 51 – Redditi d’impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio (circ. 83/97);esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica (circ. 112/96). Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico. Per i soggetti che – ai sensi dell’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue: CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse). Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.
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Puoi iscriverti come libero professionista con iscrizione alla gestione separata Inps. Contabilmente, se soddisfi i requisiti, puoi aderire al regime dei minimi. Avrai una tassazione variabile in base ai tuoi utili, circa il 40%.
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La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, c. 1 del TUIR. Si possono quindi esaminare alcuni requisiti identificativi:
1. contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR; 2. autonomia del lavoro: l’attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione; 3. abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale; 4. natura non di impresa: l’attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore “lavoro” sul capitale, mentre nell’attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore “organizzazione” delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 55 del TUIR (ex art. 51 – Redditi d’impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio; 5. esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico. BASE IMPONIBILE
I liberi professionisti dichiarano i redditi provenienti dalla loro attività nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) o, in caso di esercizio in forma associata, nel quadro RH (redditi di partecipazione). La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (v. Principi): è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti dall’art. 54 del TUIR (ex art. 50). COMPENSI EROGATI A FAMILIARI La L. 662/96 (art. 3, c. 21, lett. c) ha disposto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/1996, i compensi corrisposti:
al coniuge ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro agli ascendenti
dell’artista o professionista ovvero della società o associazione non sono più deducibili dal reddito complessivo. Ne consegue che tali compensi non costituiscono neanche più reddito imponibile per i percettori. Venendo a mancare l’imponibile fiscale, essi sono quindi esclusi dalla contribuzione alla Gestione Separata. CONTRIBUTO Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso. E' interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo. VERSAMENTO Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef. Il professionista deve pertanto versare rispettando queste scadenze:
16 giugno per il versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010, pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e dagli accertamenti definitivi; 30 novembre per il versamento del secondo acconto 2010, di importo pari al primo.
Per le modalità di versamento e di compilazione del mod. F24 v. F24 - Professionisti senza cassa.
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Con la risoluzione n. 129/E del 17 luglio 1996 è stato affrontato il corretto inquadramento del fotografo. In tale sede è stato rilevato che si qualifica d’impresa l’attività basata prevalentemente sull’organizzazione di mezzi, capacità ed attrezzature, e basate sull’esistenza di una struttura; diversamente, si configura reddito di lavoro autonomo l’attività svolta senza una struttura di impresa e dove il genere di fotografia sia prevalentemente interpretativo e creativo. In conclusione, il reddito derivante dall’attività svolta in forma d’impresa è assoggettata ai contributi INPS stabiliti per commercianti o per artigiani (in presenza di determinati requisiti), mentre quello derivante dal lavoro autonomo è soggetto a contributi destinati alla gestione separata dell’INPS ex Legge 335/95.Se la sua attivita' rientra in quest'ultima ipotesi, aderendo al regime dei minimi, il carico fiscale e contributivo sara' calcolato sulla base del reddito effettivamente conseguito nella misura complessiva di circa il 41,36%. Una annotazione a margine: ATTENZIONE, per aderire al regime dei minimi i RICAVI e non il reddito devono essere inferiori ai 30.000 euro annui. Cordiali saluti. Gabriele Merzari
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