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Quantificazione indennizzo per ponteggio su proprietà privata (Amministratore condominio)

L'Assemblea condominiale ha deliberato l'esecuzione di lavori riguardanti il rifacimento delle grondaie, la sistemazione dei fili delle antenne e il rifacimento dei frontalini dei balconi (per quest'ultimi c'è stata anche un'ordinanza comunale per un immediato intervento a causa dello stato di pericolità degli stessi).
Tutti i lavori saranno eseguiti da un'unica Ditta, la quale dovrà appoggiare i ponteggi sulla proprietà privata di n. 2 condomini al piano terra. Ritenendo giusto che agli stessi condomini venga corrisposto un dovuto indennizzo (per l'oggettivo disturbo arrecato), si chiede se esistono parametri a cui fare riferimento per la quantificazione dello stesso, onde evitare che pervengano eventuali richieste non congrue (sia in eccesso che in difetto).
Si ringrazia
Sandro
Domanda pubblicata da sandro il 18/10/2010
Ulteriori chiarimenti dell'autore:
Quanto temevasi si è avverato. I 2 proprietari al piano terra (no giardino, ma spazio pavimentato), che mai avevano avanzato (pur presenti alle assemblee deliberanti i lavori in questione)) alcuna richieste di indennizzo, il giorno successivo all'inizio dei lavori hanno diffidato il condominio (con comunicazione all'Amministratore) dal procedere all'installazione dei ponteggi nelle loro proprietà (pena la denuncia all'A.G.), salvo che fosse loro riconosciuto un indennizzo giornaliero di € 70 (settanta) ciascuno. Tanto che i lavori si sono dovuti sospendere, con prevedibili aggravi di spese rispetto a quelle deliberate. Da profano quale è lo scrivente, vista la tempistica di presentazione della richiesta di indennizzo, si potrebbero rilevare elementi che possano ricondurre ad un tentativo di ricatto (o estorsione)?
Si ringrazia
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Risposte

Risposta di studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio , Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
non esistono prametri ufficiali, ma se il condominio lo ritiene si puo basare sugli importi al mq stabiliti dal comune ove si svolgono i lavori, ritengo che tale valore andrebbe ridotto in funzione dell'utilità che i pontegi portano anche ai condomini proprietari dei giardini privati.
Risposta di Rag. Carlo Perricone , Amministratore condominio - Palermo
Solitamente per stabilire in adeguato indennizzo, se spettante, si ricorre alla libera contrattazione
 
Risposta di Studiocasa , Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Le proprietà private hanno l'obbligo, in caso di necessità e mancanza di alternative, di fare utilizzare da parte del condominio i propri spazi per riparazioni e manutenzioni delle parti in comune. In questo caso, non essendoci danni a carico della parte privata, secondo noi non c'è obbligo di indennizzo.
Risposta di Geotek Studio Tecnico Associato , Amministratore condominio, Architetto, Edilizia-Ristrutturazioni, Geometra - Prato
Non esistono parametri, noi proponiamo sempre l'applicazione della tariffa richiesta dal comune per l'occupazione del suolo pubblico ad uso cantieristico della zona .......
Risposta di Studio amministratore PIRA , Amministratore condominio - VALEGGIO SUL MINCIO
L'articolo 843 del Codice civile stabilisce "l'obbligo di consentire il passaggio sul suo fondo qualora vi sia la necessità di costruire o riparare un muro o altra opera del vicino o comune" legittimando così il diritto del condominio ad effettuare lavori di interesse comune presso le proprietà dei condomini.
Spetta invece un indennizzo per il mancato uso del giardino ( si potrebbe usare il costo al mq per l'uso del suolo pubblico)e il rimborso di eventuali danni cagionati. ( per esempio il costo di un giardiniere per il ripristino del giardino).
Risposta di Mara Donatelli , Amministratore condominio - Lonato del Garda
Concordo pienamente con lo studio Pira
Risposta di ALLOSIA ENRICO , Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO

"Le proprietà private hanno l'obbligo, in caso di necessità e mancanza di alternative, di fare utilizzare da parte del condominio i propri spazi per riparazioni e manutenzioni delle parti in comune."
Ok ma è anche vero che tutto deve ritornare come era prima e nei tempi che l'impresa ha pattuito e che indicherà sui cartelli apposti nel cantiere.
Cordialmente
Enrico Allosia
Risposta di "Parti Comuni" amministrazioni condominiali geom. Giovanni Serrecchia , Amministratore condominio - Ozzano dell'Emilia
Anch'io credo che un giusto indennizzo possa essere parametrato alla tassa per occupazione suolo pubblico di solito usata dai comuni per i cantieri in genere . 
Risposta di Studio amministratore PIRA , Amministratore condominio - VALEGGIO SUL MINCIO
A questo punto rivolgetevi direttamente ad un legale il quale tenti in prima istanza una transazione avvisandoli anche di eventuali danni che il condominio potrebbe richiedere per gli aumenti di spesa. Quindi procedere per via giudiziaria ex art 700. Valutate anche la possibilità di adire ad una camera di conciliazione presso le CCIAA molto più economica di una causa civile.
Risposta di Sergio Pinna Amministratore Condominiale , Amministratore condominio - Roma
Non  sono  assolutamente  in accordo, con l'operato della amministrazione,
 per quale motivo si sono fatti sospendere i lavori? inutile e controproducente,
anche perchè i ponteggi saranno sicuramente rimasti sul posto,
era legittimo da perte dei due condomini avanzare richieste di indennizzo, ma essendo le assemblee deliberate in loro presenza, sarebbe stato molto più semplice dimostrare la malafede! 
Ribadisco, una volta  dato il via ai lavori, era opportuno continuare
poi in secondo tempo discutere sulle richieste avanzate adducendo eventualmente la mancanza di alcuna richiesta in fase di discussione ed approvazione condominiasle.
preciso che  ritengo legittima la cautela dei  2 condomini proprio in relazione al danno posssipile e di solito certo,  che il ponteggio potrà causare alla pavimentazione,
 suggerisco di procedere con i lavori gia approvati!  anche perchè, credo di capire che ci sia stata solo richiesta di indennizzo non una diffida a continuare le operazioni di restauroi.
Sergio Pinna
Risposta di Mara Donatelli , Amministratore condominio - Lonato del Garda
Come precedentemente detto secondo l'art. 843 del c.c. vi è l'obbligo di consentire il passaggio sul proprio fondo qualora vi sia necessità di costruire o riparare un muro o altra opera del vicino o parte comune. Io non avrei sospeso i lavoro perchè l'assemblea aveva preso una decisione infine i 2 condomini, a mio avviso, non hanno da pretendere in quanto presenti all'assemblea che deliberava tale lavoro. L'estorsione non vi è in quanto non siamo in presenza di minaccia o violenza.
Risposta di Studio F.G.B. di dott. Fabio Guidali , Amministratore condominio - Busto Arsizio
INDIRE NUOVA ASSEMBLEA E DELIBERARE LE QUETE DI RISARCIMENTO, A MIO PARERE LA STRADA PIU' BREVE
Risposta di STUDIO VISCA Dott. Fabrizio Visca , Amministratore condominio - gallarate
Non esiste obbligo di risarcimento per i condòmini sulla cui proprietà vengano installati i ponteggi. Il risarcimento è invece dovuto quando si manifesti un concreto danno economico (per esempio se per i lavori fosse impossibile utilizzare l'abitazione e quindi i proprietari debbano alloggiare temporaneamente in albergo nel qual caso hanno diritto a ottenere il pagamento di quanto speso). Concordo con il collega ALLOSIA....i condòmini hanno il dovere di mettere a disposizione gli spazi privati.
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