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Gli immobili NON si acquistano per semplice scrittura privata fra il venditore e l'acquirente. Occorre far intervenire un Notaio, che autentica la scrittura privata o che redige un atto pubblico. Ad oggi lei ha pagato 65 mila euro per un immobile che NON è di sua proprietà e che il venditore può benissimo venderlo a terze persone. Provveda immediatamente a far stipulare il regolare e relativo atto di compravendita tramite un Notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
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Non vedo i motivi perché il "vecchio" proprietario si debba rifiutare ad andare presso un Notaio per perfezionare l'atto di acquisto. Ha intascato i 65 mila euro, si ritiene soddisfatto del prezzo di vendita (altrimenti avrebbe chiesto una cifra più elevata), TUTTE le spese sono a carico dell'acquirente (eccetto l'INVIM nel qual caso che per quell'immobile sia ancora soggetto ad INVIM). Ma non è che per caso il "vecchio" proprietario si rifiuti ad andare presso un Notaio, perché sa che quell'immobile "NON è vendibile", come per dire che è abusivo e non è mai stato condonato?
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Egregio Signore che attende e spera di diventare proprietario dopo aver versato tutto il prezzo, evidentemente non è un caso se il proprietario non vuole stipulare il definitivo dunque dopo averlo diffidato indicando una data certa presso il notaio di sua fiducia se non si presenta dovrà agire in giudizio per ottenere una sentenza che ha gli stessi effetti del rogito previo verifica della scrittura privata che può avere le caratteristiche del compromesso e va trascritta immediatamente. Credo necessario che lei verifichi la regolarità edilizia dell'immobile dato per scontato che il suo notaio abbia verificato l'esistenza di eventuali ipoteche di terzi, controllerei anche eventuali procedure esecutive a carico del bene compravenduto. E' chiaro che lei deve rivolgersi ad uno studio legale che tuteli i suoi interessi senza attendere ancora. Potrebbero anche rivelarsi terze persone che vantano diritti sul bene ! Cordiali saluti. Avv. Luigi De Valeri Studio Legale De Valeri Roma www.studiolegaledevaleri.blogspot.com
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la verificazione della scrittura privata è volta a fare riconoscere l'effettiva paternità dell scritto, ma non le darà l'utilità che spera. Piuttosto, dovrà adire il tribunale per l'esecuzione specifica del contratto preliminare. Diversamente, se il di lei alienante lvendesse l'immobile , da lei di fatto acquistato, con ulteriore preliminare e l'altro acquirente trascrivesse alla Conservatoria dei Registri il 2° preliminare, lei perderebbe l'immobile che andrebbe in proprietà piena al 2° acquirente. Il preliminare, od anche i definitivo non trascritto, non ha forza contro i terzi e l'immobile potrebbe essere venduto ad altre 50 persone, il primo dei quali ne effettuasse la trascrizione otterrebbe la possibilità di intestarselo legittimamante e la facoltà di pretendere che lei rilasci un immobile, allo stato, detenuto sine titulo. Studio Legale Pepoli Dott.ssa Giuseppina v. Roverella, 23 - 47521 Cesena (FC) Tel. e Fax: 0547 / 480523 e-mail: giuseppina_pepoli@libero.it
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