|
Risposta di
Paolo Calabrò Architetto Studio
, Amministratore condominio, Architetto, Edilizia-Ristrutturazioni, Geometra, Ingegnere-Servizi ingegneria - Saline Joniche
Non so a che tipo di accordo si riferisce certo è che per legge spetta al proprietario effettuare i lavori sull'impianto elettrico, anche quelli per la messa a norma secondo 46/90.
|
|
|
Risposta di
Studio Tecnico Geraci
, Amministratore condominio, Architetto, Edilizia-Ristrutturazioni, Geometra - saronno
Al proprietari sono lavori straordinari , anche perchè se l'impianto non era a norma di legge non poteva neanche locarlo, puoi pagarlo anche te, basta che il conduttore ti defalchi dall'affitto il costo sostenuto ciao e in bocca al lupo
|
|
|
Risposta di
Studiocasa
, Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Se non ha testimoni, tocca a Lei.
|
|
|
Le spese di rifacimento impianto elettrico per vetustà o per l'adeguamento alle norme di sicurezza impianti di cui al D.P.R. 380 del 2001 (ex legge n. 46 del 1990) sono a carico del prorpietario dell'immobile.
|
|
|
Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
come proprietario è tenuto a locare l'immobile con impianti a norma, le opere straodinarie sono a carico del proprietario, il rifacimento dell'impianto elettrico per la sua messa a norma è a carico del proprietario salvo diversi accordi, ma se gli accordi non sono stati definiti in un contrtto e l'inquilino si rifiuta di rispettare l'accordo verbale, il locatore deve sostenere la spesa per la messa a norma dell'impianto. charamenteessendo il locatore a dover sostenere la spesa, sarà quest'ultimo a decidere come realizzare l'impianto, ogni esigenza aggiuntiva rispetto all'impianto minimo potrà essere accordata ed addebitata all'inquilino
|
|
|
Concordo con il collega. Quelle che indica non sono opere di manutenzione ordinaria e per legge spettano al locatore. La legge 431/98 lascia però la possibilità di pattuizioni diverse tra le parti tra cui la suddivisione delle spese di manutenzione straordinaria e il relativo addebito al conduttore. Ovviamente le pattuizioni devono essere riportate nel contratto con tutte le altre clausole. Con stima.
|
|
|
Purtroppo, non avendolo inserito nel contratto di locazione ed essendo lavori straordinari, dovrà pagare la proprietà
|
|
|
Completamente d'accordo con quanto gia ampiamente chiarito, se non chiaramente espresso in cartaceo, contratto o accordi postfirmati è da ritenersi "lavori straordinari" e dunque a carico della proprietà. Sergio Pinna
|
|
|
Risposta di
ALLOSIA ENRICO
, Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Semplicemente a carico della proprietà, salvo pattuizioni diverse inserite nel contratto. Cordialmente Enrico Allosia
|
|
|
Al proprietario come da regola Straordinari di PROPRIETA'
|
|