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Art.63 c.c. e spese condominiali straordinarie (Avvocato)

Buongiorno.
Ho acquistato un appartamento ad un'asta. Il condominio prima del mio acquisto venne ristrutturato e l'assemblea che deliberò i lavori si tenne prima dei due anni indicati dall'art.63 c.c. Ho fatto presente la cosa all'amministratore che in una successiva assemblea ha verbalizzato che nulla fosse dovuto da parte mia anche ex Cassazione Civ. sentenza n. 15288 del 21/07/2005.
Alcuni anni dopo un condomino ha citato il condominio sostenendo che la costituzione del condominio stesso era stata realizzata senza unanimità e quindi tutte le assemblee che si sono tenute negli ultimi 6 anni sono da considerarsi nulle. In via informale pare che il giudice accoglierà la sua eccezione.
La mia domanda è: se così fosse, se le ultime assemblee fossero nulle, che termini debbono essere considerati per l'applicazione dell'art.63 c.c. e la relativa attribuzione delle spese?
Ringrazio anticipatamente
Marco
Domanda pubblicata da Autore anonimo il 30/09/2010
Ulteriori chiarimenti dell'autore:
Grazie per la risposta, ma temo di non aver capito. Metto delle date a caso per spiegarmi meglio: nel 2004 si costituisce un condominio e si delibera di fare la ristrutturazione straordinaria, nel 2007 compero l'appartamento. Per il calcolo delle spese ex art.63 debbo considerare i due esercizi precedenti il 2007, ma se tutte le assemblee dal 2003 ad oggi sono nulle, le date di inizio e fine esercizio non hanno alcun valore. Allora da quando parte il calcolo di due anni? Grazie di nuovo!
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Risposte

Risposta di Studio Geometra Sinibaldo Scalise , Amministratore condominio, Architetto, Edilizia-Ristrutturazioni, Geometra - 20092 Cinisello Balsamo - Milano
Valgono le ultime due gestioni. Quelle precedenti alle due ultiime gestioni risultano come se fossero cadute in prescrizione.
Dunque la NON validità delle assemblee si riferiscono a tutte quelle riguardanti gli ultimi due anni.
Risposta di Studio Geometra Sinibaldo Scalise , Amministratore condominio, Architetto, Edilizia-Ristrutturazioni, Geometra - 20092 Cinisello Balsamo - Milano
Lei deve rispondere delle gestioni 2010-2011 e 2009-2010.
Le gestioni ante questi periodi, le consideri come se fossero cadute in prescrizione. Nulla è dovuto sia in negativo che in positivo. Niente crediti e niente debiti.
Se così non fosse allora chiunque può vantare nei suoi confronti spese condominiali sostenute dal condominio e mai pagate dal precedente proprietario (quello che prima di lei era proprietario della sua unità immobiliare).
Se le gestioni 2010-2011 e 2009-2010 comprendono le spese del 2004, allora lei ne deve rispondere. In caso contrario nulla è dovuto.
Se il condominio risulta non costituito, provvedete al più presto a costituirlo.
Grazie di nuovo anche a lei.
 
Risposta di STUDIO PEPOLI DOTT.SSA GIUSEPPINA , Avvocato - CESENA
indipendentemente che il condominio sia stato costituito illegittimamente o meno, lei deve rispondere delle obbligazioni che sono riferibili agli esercizi contestuali alla sue proprietà
Studio Legale
Pepoli Dott.ssa Giuseppina
v. Roverella, 23 - 47521 Cesena (FC)
Tel. e Fax: 0547 / 480523
e-mail: giuseppina_pepoli@libero.it
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