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contribuenti minimi e costi auto (Commercialista)

ho adottato il regime dei minimi. so che le spese per autovettura ( carburanti, manutenzione, assicurazione) sono deducibili per il 50 %. mi chiedo, posso scaricare così i costi che sostengo per l'auto intestata al sottoscritto anche se era di mia proprietà prima dell'apertura della p.iva? oppure è possibile dedurre solo i costi se l'auto è acquistata da me in qualità di soggetto con p.iva?
Domanda pubblicata da Autore anonimo il 29/08/2010
Ulteriori chiarimenti dell'autore:
non ho ben capito.. cioè, anche se la macchina era intestata a me precedentemente all'apertura della p. iva, tali costi si possono dedurre?

Risposte

Risposta di Dott. Cristian Marra , Commercialista - Belvedere Marittimo
Puoi dedurre al 50% i costi menzionati.
Risposta di Dott. Cristian Marra , Commercialista - Belvedere Marittimo
Si è possibile, anche se l'auto è stata acquistata prima dell'apertura della partita iva.
Risposta di MICHELE LAGHI , Commercialista - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
La deducibilità è possibile anche se l'auto era sua già prima che aprisse la p.iva, ma la dedducibilità delle spese per autoveicoli è al 40%, non 50%. Se stava considerando il 50% dei costi sostenuti perchè il veicolo è per uso promiscuo, tenga conto del fatto che le spese per le auto si deducono appunto al 40%
Risposta di Gabriele Merzari , Commercialista - medicina
Nel regime dei minimi i costi di gestione dell'auto vanno al 50% anche se l'auto è di proprietà e acquistata prima dell'inizio dell'attività.
Risposta di DI GRANDE LUCA , Commercialista - FIRENZE
Condivido l'opinioni dei colleghi sul 50% della deducibilità
Risposta di Maria Luigia Salvato , Commercialista - Bologna
Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi, che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito, non possono trovare applicazione le norme del D.P.R. n. 917/1986 che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi.Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, nonché le spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, D.P.R. n.917/1986 (ad esempio, autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) rilevano nella misura del 50% dell’importo corrisposto comprensivo dell’IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione.
Inoltre non rileva la questione dell'auto già esistente prima dell'apertura della posizione IVA. E', pertanto, possibile dedursi le spese anche successivamente.
Saluti
 
Maria Luigia Salvato
Risposta di DOTT. FEDERICO DI GIANNATALE , Commercialista - TERAMO
può dedurre i costi nella misura del 50% in quanto bene adibito ad uso promiscuo!
Risposta di Studio Dottor Giovanni Fanni , Commercialista - Cagliari
Assolutamente SI. Costo  deducibile al 50% uso promiscuo.
Risposta di Studio Raccuglia , Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo - Roma
Certo che può; ad occhi chiusi.
Saluti