|
buon giorno, le confermo che quanto da lei sostenuto è corretto, il quesito pare di natura e contenuto dubbio
|
|
|
Buona sera gli inquilini non devono solo pagare...tutto è scritto nel contratto di affitto stipulato. E non centra niente cosa ha deciso l'assemblea dei proprietari. Nel contratto di affitto c'è scritto quello che l'inquilino è tenuto a pagare come spese. E quelle deve pagare. Poi c'è una tabella a cui si fa riferimento per la divisione delle spese tra inquilino e proprietario che può trovare a questo indirizzo: http://www.tutelati.it/proprietario_inquilino.htm Gli inquilini devono partecipare alle riunioni per le spese di riscaldamento e condizionatore ma possono cmq partecipare senza diritto di voto.
|
|
|
Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
confermo quanto indicato da Visca, la divisione delle spese tra inquilino e proprietario non può venir decisa dall'assemblea, ma stanbilita dagli accordi contrattuali tra proprietario ed inquilino.
|
|
|
Risposta di
Studiocasa
, Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
La suddivisione delle amministrative e assicurative tra proprietario e inquilino viene decisa in sede di stipula di contratto di locazione. L'amministratore non deve prendere nessuna iniziativa in tal senso se non quella che viene riferita dal proprietario. Lei eventualmente deve agire nei confronti del proprietario e non dell'amministratore con il quale Lei non ha nessun rapporto. Per quanto riguarda le assemblee è tutto giusto.
|
|
|
Gli inquilini, per come già detto, debbono pagare le quote condominiali ordinarie stabilite nel contratto di locazione Và anche detto che le quote condominiali debbono essere pagate al proprietario, e non all'amministratore. Sarà cura del proprietario pagarle all'amministratore
|
|
|
.
|
|
|
Risposta di
ALLOSIA ENRICO
, Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
L'art. 10 della L.392/78 stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La suddivisione delle spese amministrative e assicurative viene decisa in sede di stipula di contratto di locazione. Cordialmente Enrico Allosia
|
|