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Risposta di
Studiocasa
, Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Non dovrà pagare le spese inerenti il procedimento giudiziario. Dovrà pagare eventualmente l'oggetto del contenzioso se ha valore monetario in quanto ha dato da subito ragione al condominio che ha intrapreso la lite.
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Risposta di: avv. Maria Migliaccio Avvocato CATANZARO 8 21/08/2010 13.51.27 Ai sensi dell'art. 1132 c.c., " Qualora l'assemblea dei condomini, abbia deliberato di promuovere una lite o di resstere a una domanda , il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze delle lite per il caseo di soccombenza.L'atto deve essere notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto ha concorrere nelle spese d giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente." Nel caso di specie, se la dichiarazione di dissentire alla lite è stata fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui il condomino dissenziente ha avuto notizia della deliera condominiale ( se c' è stata) non deve pagare la propria quota in caso di soccombenza e di condanna del condominio alle spese del giudizio. cordiali saluti avv. Maria Migliaccio
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Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
Non discordo con quantio indicato in modo contestualizzato dall'Avv. Migliaccio, ma mi sembra di capire che la lite in questione sia stata promossa da un condomino contro il condominio, il condominio ha deciso di non opporsi, mi pare che in questo caso la dichiarazione di dissenso dalla lite vada solo a confermare la decisione del condominio di non opporsi. Credo che in questo caso il condomino che dissenziente potrebe essere esonerato da eventuali costi d'opposizione e non da costi di giudizio nel caso il condominioo sia soccombente
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Concordo con il collega Mazzocchi, trattasi di un condomino che ha promosso la lite contro il Condominio, Comunque è sempre preferibile comunicare all'amministratore il proprio dissenso alla lite.
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concordo con Mazzocchi e Falcone
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