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Non paghi. Le manutenzioni straordinarie vanno deliberate dall'assemblea e affidate dalla stessa. Vanno eseguite secondo le norme, il più delle volte con un progettista e direttore lavori, nonché con il coordinamento della sicurezza. Spese professionali e lavori vanno regolarmente fatturati al condominio.
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Condivido con quanto detto dall'Arch. Tonolini
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Risposta di
Studiocasa
, Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Deve fare attenzione. Se la spesa è stata deliberata anche successivamente al lavoro, cioè ne è stata riconosciuta la necessità, la deve pagare.Se non è stata deliberata non deve pagare, ma può essere stata fatto il lavoro in quanto necessario per evitare un pericolo imminente e il condomino potrebbe fare causa al condominio per il pagamento. Può darsi che l'amministratore voglia evitare la causa.
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Non è tenuto a pagare se non ne era a conoscenza. Al di la del fatto che le spese che riguardano il condominio vanno prima deliberate convocando una assemblea, le spese di riparazione del tetto eseguite dal suo vicino condomino rispettano l'effettivo lavoro eseguito? Chi ha controllato se effettivamente sono stati eseguiti i lavori come da richiesta di pagamento? Erano proprio quelli i lavori da eseguire per la riparazione? Non è che i lavori erano di entità diversa? Mi spiace per il suo vicino condomino che senza convocare l'assemblea ha arbitrariamente fatto eseguire la riparazione del tetto. Tutte le sue spese rimangono a suo carico, senza contare che gli altri condomini potrebbero per assurdo citarlo per danni se le opere di riparazione eseguite risultano mal eseguite a tal punto che magari fra non molto tempo occorre intervenire di nuovo per rifare la stessa riparazione.
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Non paghi nulla, senza fattura non si può nemmeno esigere il pagamento, per la sua infiltrazione cdeve richiedere il ripristino ed il risarcimento del danno al condominio nella persona del suo amministratore
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Pur sommariamente concorde con quanto già indicato , sarei per una linea più "morbida" anche perchè se i lavori dovevano essere e sono stati, effettuati con carattere d'urgenza Llei passerebbe automaticamente dalla parte del torto adducendo la volonta categorica di non pagare, dunque suggerisco di richiedere allo stesso neo amministratore la documentazione relativa al pagamento a Lei richiesto con le eventuali copie delle raccomandate ove esistenti e il tipo di intervento nonchè l'effettivo luogo ove si sono svolti tali lavori. In base a quanto potrà esserLe inviato Lei dia comunque, la disponibilità e la volonta di pagare dopo aver accertato le caratteristiche dell'intervento stesso ovviamente è una mia interpretazione. Spero di essere stato utile Sergio Pinna
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Più semplicemente senza fattura non c'è obbligo di pagamento. Se poi la spesa riguarda lavori urgenti l'amministratore deve comunque rendere conto alla prima occasione all'assemblea cosa che mi pare non abbia fatto. Se la spesa è relativa a lavori già deliberati con il precedente amministratore e regolarmente approvati dall'assemblea allora deve pagare. Lei poi scrive "mi chiede di pagare le spese di riparazione del tetto eseguita in precedenza da un altro condomino". Non riesco a capire cosa ha eseguito in precedenza un altro condòmino. I lavori o le spese?
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Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
se l'opere eseguita ere di carattere urgente e in assemblea è stata ratificata la procedura è corretta e le spese sono dovute, resta come dato importante la mancanza della fattura che rende inesigibile la spesa. Per i suoi problemi di infiltrazione deve chiedere l'intervento dell'amministratore.
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Veda le risposte precedenti. I riferimenti giuridici possono essere: CODICE CIVILE Capo II Del condominio negli edifici 1134. Spese fatte dal condomino. Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni [Oggetto] [c.c. 1117, 1123] senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente Tribunale di Trani, 22 gennaio 2008A norma dell'art. 1134 c.c., "il condomino che ha fatto spese comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente". La "ratio" della norma è quella di evitare, nel condominio negli edifici, dannose interferenze del singolo condomino nell'amministrazione riservata agli organi del condomino. L'onere della prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che pretende il rimborso, spettando a lui dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e impedivano di avvertire tempestivamente l'Amministratore e gli altri condomini.Il concetto di "urgenza" impiegato nell'art. 1134 c.c., designa la stretta necessità, la necessità immediata ed impellente, che non può essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del condomino e quindi, senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore e gli altri condomini.
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Risposta di
ALLOSIA ENRICO
, Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Se la manutenzione eseguita era di carattere urgente e in assemblea è stata ratificata le spese sono dovute ma bisogna avere una fattura, Per le infiltrazionichieda l'intervento dell'amministratore. Cordialmente Enrico Allosia
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