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ma i debiti si ereditano? (Avvocato)

Salve, ho una domanda da porre: si possono lasciare in eredità i debiti? Ho provato a fere una ricerca e mi sembra di aver capito che se si ereditano dei beni si ereditano anche i debiti, se ci sono.. E' proprio così? Nel caso si può rinunciare all'eredità? E se uno ha già ereditato parte della proprietà?? Fiducioso in un gentile riscontro porgo i miei più cordiali saluti.
Domanda pubblicata da Girolamo il 18/06/2009
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Risposte

Risposta di Studio Legale Angioni - Matta , Amministratore condominio, Avvocato, Lezioni private - Cagliari
Una volta che si apre la successione di una persona defunta, colui che è chiamato all'eredità si trova a decidere se accettare o meno. Normalmente non ci son problemi e quindi si fa tutto senza quasi accorgersene. Tuttavia è necessario stare accorti. Innanzitutto l'erede (o glie eredi se son più) subentra in tutto e per tutto nella persona del defunto. Ciò significa che, salvo debiti strettamente personali (gli alimenti da pagare alla moglie, debiti di gioco...) i restanti debiti sono a carico di chi ha accettato l'eredità. Non solo. Chi ha accettato, salvo alcuni casi, deve pagare non solo con i beni ricevuti con l'eredità ma anche coi suoi beni propri se quelli ereditari non sono sufficienti a coprire il passivo.  Se si è accettata solo parte dell'eredità, purtroppo, non si può fare più nulla e si è considerati "eredi puri e semplici", nel senso che l'erede diventa tale nel bene e nel male. Lo stesso accade se l'erede usa i beni ereditari prima di aver formalmente accettato, se li vende o li permuta.
Si può evitare ciò solo se, prima dell'accettazione o dell'uso dei beni ereditari stessi, il chiamato (colui che deve ereditare) dichiara di accettare con beneficio di inventario. In questo caso sorgono precisi e pregnanti obblighi in capo al cosiddetto erede beneficiario, quali fare l'inventario dei beni entro un determinato termine, prorogabile una sola volta e comunque molto ristretto (art. 490 cod. civ. ss). In questo caso l'erede ha la tranquillità di non dover pagare con soldi propri i debiti dell'eredità ma pagherà solo in base a quanto ricevuto, in quanto i due patrimoni (defunto-erede) restano separati per espressa previsione legislativa.
Una volta accettato, usato, venduto o permutato l'eredità, non si può più rinunciare e si è eredi puri e semplici, ovvero sia nel credito che nel debito.
Nel restare a disposizione per ulteriori delucidazioni, la saluto cordialmente e la invito a contattarci per un eventuale ed ulteriore consulto gratuito su www.reteimprese.it/agoradikia
 
Avv. Nicola Angioni.
 
Risposta di Avv. Ruggero Profili , Avvocato - Napoli
Vedo che il Collega le ha già dato una risposta esauriente alla quale mi associo in pieno. Ad ogni modo  resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Avv. Ruggero Profili
Risposta di Cityprest di Gatti Gioia , Avvocato, Consulenza finanziaria, Notaio - Viterbo
Concordo a pieno con quanto detto dal Dr. Angioni.
 
Qualora abbia bisogno, di una consulenza finanziaria per uno sblocco di ipoteca gravante su eredità, la prego di contattarmi.
 
Cordialità.
Risposta di studio legale avv. laura bellini , Avvocato - vercelli 13100
Concordo con la risposta del collega di Cagliari, che è più che esauriente.
Aggiungo solo che la rinuncia sussiste finchè a favore del chiamato all'eredità ci sia la delazione, mentre non cè più se c'è stato acquisto dell'eredità o se si è perduto il potere di accettarla (ad es. perchè dichiarato indegno): la rinuncia va fatta con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario ove si è aperta la successione.
A disposizione per chiarimenti, porgo i migliori saluti.
avv. laura bellini
Risposta di Studio Legale Avv. Raco Daniela , Avvocato - Messina
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Con il termine eredità si indica l’intera posizione giuridica di cui era titolare il defunto, comprensiva di attività (immobili, mobili, denaro, conti correnti, titoli…), ma anche di passività (debiti…). Il nostro ordinamento, richiede che un soggetto che intende accettare l’eredità si faccia carico non solo di acquistare i beni, ma anche di fare fronte ad eventuali pendenze e situazioni debitorie che facevano capo al de cuius. Una regola fondamentale del diritto successorio prevede, infatti, che il chiamato all’eredità che accetta l’eredità subentri nella stessa posizione giuridica del defunto ed in particolare risponda dei suoi debiti illimitatamente e quindi non solo con beni ereditari, ma anche con beni personali. Proprio per tali ragioni, è importante che i soggetti che vengono chiamati all’eredità (proprio in questi termini si esprime il codice civile) valutino con la massima attenzione la possibilità di diventare eredi a tutti gli effetti. Se ad esempio, l’eredità è gravata da numerosi debiti può essere opportuno valutare l’ipotesi di rinunciare all’eredità. La rinuncia all’eredità può essere fatta entro 10 anni dalla morte del defunto, ma in alcuni determinati casi deve essere fatta entro 3 mesi dall’apertura della successione, pena l’automatica accettazione della stessa.
La rinuncia all’eredità è un atto formale che può essere compiuto anche senza doversi recare dal Notaio. Il rinunciante viene considerato dalla legge come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. L’eredità, può essere accettata puramente e semplicemente oppure col beneficio d’inventario. In quest’ultimo caso, il chiamato all’eredità che accetta col beneficio d’inventario terrà distinto il patrimonio del defunto dal suo personale, perciò l’erede non è tenuto al pagamento dei bediti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni pervenutegli.
Cordialità
Avv. Daniela Raco
Risposta di Avvocato Edi Bastijanic , Avvocato - Biograd na moru/Croazia
Io opero in Croazia e mi ocupo di assistenza a citadini e imprese italiani in Coazia.
Avv. Edi Bastijanic
Risposta di Avv. Roberto D'Arcangelo , Avvocato - Latina
Direi che il collega Angioni ha dato la risposta che avrei dato io. L'accettazione della eredità sic et simpliciter (=pura e semplice) comporta il rischio di doversi accollare i debiti (se ci sono) del de cuius (=defunto). Per evitare ciò, consiglio di accettare con il beneficio di inventario.
Risposta di STUDIO PEPOLI DOTT.SSA GIUSEPPINA , Avvocato - CESENA
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Con riferimento alla domanda, occorre precisare che, qualora l’asse ereditario sia onerato da passività, anch’esse vengono ereditate al pari delle attività. L’accettazione dell’eredità può essere: tacita Il chiamato all’eredità compie atti che necessariamente presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede. Un’accettazione parziale dell’eredità non è possibile. Ad essa consegue la fusione del patrimonio ereditario con il patrimonio dell’erede. In pratica ciò significa che l’erede stesso risponderà per eventuali debiti ereditari con il suo proprio patrimonio. Se non si conosce l’entità esatta dei debiti ereditari, si consiglia di optare per la cosiddetta “accettazione col beneficio d’inventario”, cui consegue l’annullamento del rischio dell’obbligo di rispondere per i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio privato. L’accettazione con beneficio d’inventario, infatti, comporta la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell’eredità ricevuta. Ciò significa che, nell’ipotesi di una successione onerosa ove le passività superino le attività, l’erede non sarà mai chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario, poiché altra conseguenza del beneficio d’inventario è costituita dalla separazione del patrimonio personale dell’erede da quello del testatore. Il beneficio d’inventario, nonostante eventuali divieti del testatore privi di valore exart. 470 c.c., costituisce una facoltà del chiamato, che ha l’onere di specificare nell’atto di accettazione se intenda avvalersi o meno di tale beneficio. Per l’accettazione con beneficio d’inventario la legge richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la successione si è aperta, ed è soggetta ad un regime di pubblicità-notizia mediante l’inserzione nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. L’accettazione con il beneficio di inventario avviene mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale competente o da un notaio. Quest’ultimo riceve la richiesta del potenziale erede alla presenza di due testimoni e, successivamente, provvede ad eseguire l’inventario dei beni, a cui possono assistere gli eredi del defunto ed i suoi creditori. All’inventario procede mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili, i documenti e le carte del defunto. Se necessario, provvede a conservare documenti, preziosi od altro al fine di evitare che rimangano incustoditi. Inoltre tiene in consegna le chiavi delle serrature sulle quali siano stati apposti sigilli, finché l’inventario non sia ultimato. L’inventario deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e la dichiarazione degli/dell’eredi/e deve avvenire entro i 40 giorni successivi. Al termine di queste operazioni procederà alla registrazione, nel registro delle successioni, della dichiarazione dell’erede, che può essere: accettazione “senza riserve”, o rinuncia, o accettazione con “beneficio d’inventario”. Riassumendo, quindi, un erede che non voglia accollarsi eventuali debiti contratti dal testatore deve necessariamente:
·         chiedere ad un notaio che si proceda all’inventario dei beni lasciati ín eredità dal defunto; questo non appena egli viene a conoscenza di essere stato chiamato all’eredità: dunque nel momento stesso in cui sa del decesso del testatore (nel caso in cui l’erede sia un familiare) oppure quando gli venga notificato il lascito;
·         dopo un massimo di tre mesi previsti per la compilazione, da parte del notaio, dell’inventario dei beni ereditati, l’erede deve procedere formalmente alla sottoscrizione dell’atto notarile di rinuncia o di accettazione dell’eredità con la formula del “beneficio d’inventario”; questo entro i quaranta giorni successivi alla conclusione dell’inventario;
·         appena scaduti i dieci anni successivi all’accettazione dell’eredità con il “beneficio di inventario” (i 10 anni rappresentano il termine ultimo entro il quale possono essere notificati all’erede eventuali debiti contratti dal testatore) e qualora l’erede ritenesse conveniente accettare anche gli obblighi del testatore, egli procederà all’accettazione dell’eredità con la formula “senza riserve”. In questo caso il patrimonio ed i debiti del defunto si fonderanno con quelli dell’erede, e questi sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi assunti dal defunto. Nel caso in cui invece l’erede ritenesse non conveniente accettare le passività in carico al testatore, egli procederà alla rinuncia dell’eredità. Sia l’accettazione “senza riserve” che l’eventuale “rinuncia” devono essere atti notarili.
Si consiglia, comunque, per pura economicità, di rivolgersi al cancelliere del tribunale territorialmente competente.  Quaolra, invece, il potenziale erede ex art. 460 c.c., senza neppure volere incorrere neanche nella più remota alea di potersene fare carico, ad esempio perché sia sciente del fatto che i debiti del defunto sono superiori ai crediti, può ricorrere all’istituto della rinuncia e rinunciarvi espressamente. La rinuncia all'eredità, infatti, altro non è che un atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non voler acquistare l'eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa e può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto (dieci anni), sempreché l'eredità non sia stata acquisita da altri o fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. L’erede perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall'apertura della successione. Nel caso in cui eventuali creditori del chiamato all'eredità ritengono di subire un danno dalla sua rinuncia, potranno farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.). L’Ufficio competente a conoscere dell’istanza di rinuncia all’eredità, è il Tribunale o sezione distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto, qualora non si voglia procedere rivolgendosi ad un notaio. Quest’ultimo, alla presenza del rinunziante, redige verbale della dichiarazione di rinuncia, indicando le generalità del rinunziante e l'eredità a cui si rinuncia. Entro dieci giorni dall'avvenuta redazione del verbale, chiede con apposita istanza che la rinuncia sia inserita nel registro delle successioni presso il Tribunale della apertasi successione. All’uopo, occorre munirsi della seguente documentazione: - Carta di identità del defunto - Carta di identità e codice fiscale degli eredi che rinunciano - Certificato di morte o estratto per riassunto dell'atto di morte emesso dal comune dell'ultima residenza del defunto.

Ovviamente, qualora nelle more il potenziale erede abbia effettuato atti di disposizione del patrimonio, quali, ad esempio, l’iscrizione di un’ipoteca a garanzia di un mutuo sui beni oggetto dell’asse ereditario, egli, avendo accettato l’eredità tacitamente per facta concludentia, non potrà più ricorrere né all’istituto della rinuncia né a quello dell’accettazione con il beneficio dell’inventario
 
Studio legale
Pepoli Dott.ssa Giuseppina
v. Roverella, 23 - 47023 Cesena (FC)
Tel. e Fax.: 0547 / 480523
e - mail: giuseppina_pepoli@libero.it
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