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1 - si; 2 - semplificando: beni mobili, beni immobili e crediti del debitore verso terzi (compresi conti correnti); 3 - se i beni pignorati sono insufficienti, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Indipendentemente da ciò, l'ufficiale può, su richiesta del creditore, fare indagini presso i soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche (non mi preoccuperei tanto); 4 - l'ufficiale giudiziario redige verbale di pignoramento negativo (tutto finisce ma, in pratica, non la mettono in galera, se la Sua domanda è questa). Saluti. Avv. R.D.
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La sua ex-moglie le ha correttamente notificato decreto ingiuntivo. Può subire pignoramento di beni mobili, immobili, conti correnti, rendite, assciurazioni ed altri suoi crediti maturati ed in maturazione ed autovetture, ma ci sono beni personali che in quanto ritenuti dalla costituzione indispensabili per la sopravvivenza non possono essere pignorati In caso di pignoramento incapiente od insufficiente l'ufficiale giudiziario la può invitare su richiesta della sua ex-moglie ad indicare ulteriori beni aggredibili esecutivamente; inoltre il creditore direttamente o l'ufficiale giudizario di sua iniziativa può fare indiagini tributarie (non succede praticamente mai) o presso altre banche dati pubbliche. Ma di solito chi si impegna tanto a fare indagini tributarie od altro dovrebbe essere la sua ex-coniuge, poichè di solito l'ufficiale giudiziario non prendete tutte queste iniziative per un semplice pignoramento mobiliare presso di lei o presso la sua residenza. Il pignoramento negativo si risolve con un semplice verbale appunto negativo redatto dall'ufficiale giudiziario. Pertanto la sua ex-moglie conoscendo la sua situazione saprà come muoversi direttamente e di solito non sceglie il pignoramento mobiliare presso la sua residenza perchè di solito si rivolte in un nulla di fatto ed anzi comporta per la creditrice enormi spese vive senza alcunva convenienza economica per il recupero del suo credito. Cordiali saluti. Avv. Fabrizio Martello
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1) si al coniuge si può notificare il decreto ingiuntivo. 2) beni mobili , immobili, stipendi , conti correnti , pensioni, 3) possono pignorare ugualmente, e ripetere in un secondo momento il pignoramento con rinotifica dell'atto di precetto, se con il primo pignoramento il creditore non si soddisfa; 4) se il pignoramento non va a buon fine perchè l'Ufficiale Giudiziario non trova beni da pignorare, redige il verbale negativo e la pratica finisce lì. Cordiali saluti Avv. Maria Migliaccio
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