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Nomina del nuovo Amministratore. (Amministratore condominio)

Buongiorno.
Gradirei conoscere le maggioranze necessarie per la nomina di un nuovo Amministratore sia in prima sia in seconda convocazione. Vorrei sapere, inoltre, se l'Amministratore uscente è tenuto, quanto meno da un punto di vista deontologico, a rassegnare le proprie dimissioni in apertura di Assemblea.
Grazie.
Domanda pubblicata da Autore anonimo il 09/04/2010
Ulteriori chiarimenti dell'autore:
Grazie a tutti.
cordialità

Risposte

Risposta di Davide Marapodi Amministrazioni Stabili , Amministratore condominio - roma
Gent. Sig.re
 
La maggioranza necessaria per la nomina di un nuovo amministratore sia in prima che in seconda convocazione è sempre almeno la maggioranza delle persone intervenute e comunque oltre la metà del valore dell'edificio, calcolato sulla base dei millesimi di proprietà. In parole povere la maggioranza di teste e i 500mm, comunque il tutto è espresso dall'art.1136 c.c.
L'amministratore non è tenuto a rassegnare le dimissioni, anzi se l'assemblea è autoconvocata applicando l'art 66 c.c., spesso non si presenta neanche, oppure si presenta è assiste alla sua rimozione.
 
Cordiali Saluti.
Risposta di STUDIO NOTARO , Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo, Consulente aziendale, Consulente del lavoro - BESANA IN BRIANZA
CONFERMO QUANTO ANTICIPATO.
 
Risposta di Studio F.G.B. di dott. Fabio Guidali , Amministratore condominio - Busto Arsizio
L'art 1136 del cc disciplina la maggioranza che è : maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 mm.
Non sono previste le dimissioni a meno che, il professionista non lo ritenga.
Risposta di A. D. P. A. C. di Rag. Fabio Paolo Cannarozzo , Amministratore condominio, Consulente informatico - Caltanissetta
Confermo quanto scritto dal collega Fabio Guidali
Risposta di InterGest di F.G. Spena , Amministratore condominio - LAGONEGRO
Confermo quanto sin qui detto e aggiungo:
Mi auguro che nell'ordine del giorno della convocazione  prima di : NOMINA AMMINISTRATORE ci sia REVOCA AMMINISTRATORE.
Saluti
Franco
Risposta di studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio , Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
confermo quanto anticipato dai precedenti interventi
Risposta di Studio EsseCi , Amministratore condominio, Assicurazioni, Consulenza finanziaria, Perito danni e infortunistica stradale - Roma
Io mi permetto di dissentire.
In forza al citato articolo ci vogliono i voti di 1/3+1 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno 500 millesimi in prima convocazione ed i voti di 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno 500 millesimi in seconda convocazione.
L'amministratore dimissionario rimane in situazione di prorogazio fin quando l'assemblea non nomina un nuovo amministratore.
Risposta di STUDIO DE FRANCESCO , Amministratore condominio - SACILE
Confermo quanto dwtto dai colleghi.
Aggiungo che ritengo giusto deontologicamente che l'amministratore uscente, anche se solo proforma, rassegni le dimissioni (l'incarico è annuale).
Risposta di Concetta Spinola Amministrazione Immobili , Amministratore condominio - 21020 TAINO VA
chiedo scusa.. ma : in prima convocazione ( e sono certa si sia trattato di un errore ortografico..per intenderci quello della penna rossa1) i millesimi per ritenere valida l'assemblea devono essere i 2/3 . per la seconda convocazione  invece 1/3. Ma : sia in prima che in seconda convocazione la nomina del nuovo amministratore deve avvenire con la doppia maggioranza; cioè sia con la maggioranza di "teste" presenti ( o per delega) che rappresentino almeno i 500 millesi del condominio.
recentemente la cassazione ha invece disposto che per la riconferma..basta la maggioranza deliberatoria di assemblea
Concetta Spinola
Amministrazione Immobili
Taino  Va
Risposta di Concetta Spinola Amministrazione Immobili , Amministratore condominio - 21020 TAINO VA
Mi permetto di aggiungere....
Non esiste un ordine per gli amministratori ( anche se tanto atteso e sospirato) credo pertanto che non si possa disquisire sulla deontologia...
Si tratta peraltro di proffessinalità.
 Vero che l'incarico è annuale... vero anche  che si è in carica in prorogazio  sino a quando l'assemblea non avrà nominato un'altro amministratore...
Risposta di Studiocasa , Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Per la nomina di diverso amministratore serve la maggioranza degli interventi che rappresentano almeno i 500 millesimi come già detto.
Il nuovo amministratore fa decadere il vecchio e quindi quest'ultimo non ha l'obbligo di dimettersi in quanto non è più amministratore. Se non viene nominato un nuovo amministratore rimane il vecchio "in prorogatio" formalmente, ma nella sostanza è come che fosse riconfermato, cioè nella pratica succede che se non viene nominato un nuovo amministratore è come si rinominasse il vecchio. Ormai non c'è più distinzione tra ordinari amministrazione e straordinaria amministrazione.
Risposta di STUDIO DE CARO RAFFAELE , Amministratore condominio - SIRACUSA
L' art. 1136 c.c. disciplina quanto richiesto. Sia in prima sia in seconda convocazione necessita della maggioranza dei millesimi che rappresentino sia almeno i 500 mm. sia la metà dei condomini. Inoltre non è necessaria la presenza dell' Amministratore poichè il mandato dello stesso, attualmente, è un anno e non sono necessarie le seu dimissioni formali. Se, a maggior ragione, l' Assemblea è autoconvocata secondo la vigente legislatura generalmente non si presenta.
Risposta di ALLOSIA ENRICO , Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Concordo con la sig.ra Concetta Spinola.
Cordialmente
Enrico Allosia