|
Gent. Sig.re La maggioranza necessaria per la nomina di un nuovo amministratore sia in prima che in seconda convocazione è sempre almeno la maggioranza delle persone intervenute e comunque oltre la metà del valore dell'edificio, calcolato sulla base dei millesimi di proprietà. In parole povere la maggioranza di teste e i 500mm, comunque il tutto è espresso dall'art.1136 c.c. L'amministratore non è tenuto a rassegnare le dimissioni, anzi se l'assemblea è autoconvocata applicando l'art 66 c.c., spesso non si presenta neanche, oppure si presenta è assiste alla sua rimozione. Cordiali Saluti.
|
|
|
Risposta di
STUDIO NOTARO
, Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo, Consulente aziendale, Consulente del lavoro - BESANA IN BRIANZA
CONFERMO QUANTO ANTICIPATO.
|
|
|
L'art 1136 del cc disciplina la maggioranza che è : maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 mm. Non sono previste le dimissioni a meno che, il professionista non lo ritenga.
|
|
|
Confermo quanto scritto dal collega Fabio Guidali
|
|
|
Confermo quanto sin qui detto e aggiungo: Mi auguro che nell'ordine del giorno della convocazione prima di : NOMINA AMMINISTRATORE ci sia REVOCA AMMINISTRATORE. Saluti Franco
|
|
|
Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
confermo quanto anticipato dai precedenti interventi
|
|
|
Risposta di
Studio EsseCi
, Amministratore condominio, Assicurazioni, Consulenza finanziaria, Perito danni e infortunistica stradale - Roma
Io mi permetto di dissentire. In forza al citato articolo ci vogliono i voti di 1/3+1 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno 500 millesimi in prima convocazione ed i voti di 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno 500 millesimi in seconda convocazione. L'amministratore dimissionario rimane in situazione di prorogazio fin quando l'assemblea non nomina un nuovo amministratore.
|
|
|
Confermo quanto dwtto dai colleghi. Aggiungo che ritengo giusto deontologicamente che l'amministratore uscente, anche se solo proforma, rassegni le dimissioni (l'incarico è annuale).
|
|
|
chiedo scusa.. ma : in prima convocazione ( e sono certa si sia trattato di un errore ortografico..per intenderci quello della penna rossa1) i millesimi per ritenere valida l'assemblea devono essere i 2/3 . per la seconda convocazione invece 1/3. Ma : sia in prima che in seconda convocazione la nomina del nuovo amministratore deve avvenire con la doppia maggioranza; cioè sia con la maggioranza di "teste" presenti ( o per delega) che rappresentino almeno i 500 millesi del condominio. recentemente la cassazione ha invece disposto che per la riconferma..basta la maggioranza deliberatoria di assemblea Concetta Spinola Amministrazione Immobili Taino Va
|
|
|
Mi permetto di aggiungere.... Non esiste un ordine per gli amministratori ( anche se tanto atteso e sospirato) credo pertanto che non si possa disquisire sulla deontologia... Si tratta peraltro di proffessinalità. Vero che l'incarico è annuale... vero anche che si è in carica in prorogazio sino a quando l'assemblea non avrà nominato un'altro amministratore...
|
|
|
Risposta di
Studiocasa
, Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Per la nomina di diverso amministratore serve la maggioranza degli interventi che rappresentano almeno i 500 millesimi come già detto. Il nuovo amministratore fa decadere il vecchio e quindi quest'ultimo non ha l'obbligo di dimettersi in quanto non è più amministratore. Se non viene nominato un nuovo amministratore rimane il vecchio "in prorogatio" formalmente, ma nella sostanza è come che fosse riconfermato, cioè nella pratica succede che se non viene nominato un nuovo amministratore è come si rinominasse il vecchio. Ormai non c'è più distinzione tra ordinari amministrazione e straordinaria amministrazione.
|
|
|
L' art. 1136 c.c. disciplina quanto richiesto. Sia in prima sia in seconda convocazione necessita della maggioranza dei millesimi che rappresentino sia almeno i 500 mm. sia la metà dei condomini. Inoltre non è necessaria la presenza dell' Amministratore poichè il mandato dello stesso, attualmente, è un anno e non sono necessarie le seu dimissioni formali. Se, a maggior ragione, l' Assemblea è autoconvocata secondo la vigente legislatura generalmente non si presenta.
|
|
|
Risposta di
ALLOSIA ENRICO
, Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Concordo con la sig.ra Concetta Spinola. Cordialmente Enrico Allosia
|
|