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Pagamento rate per lavori straordinari eseguiti prima del rogito (Amministratore condominio)

Buonasera,
nell'anno precedente (2009) all'acquisto della nostra casa è stata deliberata la sostituzione della caldaia condominiale.
Il lavoro è stato eseguito interamnte nel 2009 mentre le spese sono state divise in 5 rate.

Alla data del rogito (aprile 2010), mancano da pagare 3 rate. Chi le deve pagare? Noi o i vecchi proprietari?

Va regolmentata nell'atto notarile del rogito?

grazie per il supporto
Domanda pubblicata da Autore anonimo il 24/03/2010
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Risposte

Risposta di STUDIO NOTARO , Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo, Consulente aziendale, Consulente del lavoro - BESANA IN BRIANZA
Andava inserito nel rogito notarile se vi fossero spese condominiali non totalmente versate, il notaio avrebbe dovuto chiedere all'amministrazione il rendiconto e la delibera delle spese e nell'atto si sarebbe dovuto inserire se tali spese erano dovuto dall'acquirente o dal venditore.
Se non previsto nel rogito il debito segue il bene e quindi deve essere pagato dall'acquirente.
Tale spesa può essere valutata anche come sconto sul prezzo di acquisto
Risposta di Studio amministrazioni Veronica Cortinovis , Amministratore condominio - Lonato
Mi permetto di dissentire.
 
Le spese straordinarie, anche se realizzate e rateizzate successivamente, restano a carico del venditore, cioè di chi le ha effettivamente deliberate. Questo secondo le disposizini attuative del codice civile.
 
Per quanto concerne invece le ordinarie, vale quanto detto dal collega.
Risposta di STUDIO DE CARO RAFFAELE , Amministratore condominio - SIRACUSA
In primo luogo bisogna distinguere tra spese ordinarie e straordinarie. Le spese straordinarie deliberate precedentemente al rogito debbono essere pagate dal venditore. Le spese ordinarie, sempre precedenti al rogito notarile, vanno pagate dal venditore. Diverso è il caso in cui il venditore non sia in regola con quote condominiali. In sede di rogito bisogna chiedere, è consigliabile preventivamente, che lo stesso notaio appuri presso l' amministratore tutte le situazioni economiche pendenti in modo da inserirle nell' atto di acquisto per dedurne le spese sulla cifra concordata.
 
RAFFAELE DE CARO
www.decaro.it
info@decaro.it
3477585854
Risposta di Davide Marapodi Amministrazioni Stabili , Amministratore condominio - roma
Buongiorno,
Le spese sono a suo carico, poiche lei subentra nei debiti condominiali degli ultimi due anni. Andava inserita nel rogito una scontistica relativa all'ammontare dei lavori, o comunque un agevolazione. Ovviamente non era obligatorio, ma questi erano accertamenti da farsi sulla situazione condominiale, cosi da evitare sorprese.
 
Saluti.
Risposta di Rag. Carlo Perricone , Amministratore condominio - Palermo
Le spese sono a carico di chi li ha deliberati. L'amministratore solitamente li chiede all'ultimo proprietario e non al precdente
 
Risposta di Studiocasa , Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
L'amministratore non è obbligato a fornire informazioni sulla situazione debitoria dei condomini. Anzi ne è responsabile civilmente se lo fa. (a prescindere dalla Privacy).
 Nonostante che l'amministratore sia obbligato a rivolgersi a Lei per il pagamento del debito della proprietà, Lei avrà diritto di rivalsa sul venditore, se la cosa non è stata esplicata prima dell'acquisto, in pratica se Lei era all'oscuro dei lavori, anche perchè l'appartamento era viziato da appunto una caldaia da sostituire, seppur condominiale.
Risposta di studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio , Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
le spese straordinarie sono e restano a carico di colui che era proprietrio al momento della delibera, pertanto in questo caso sono a carico del venditore, salvo diversi accordi.
Risposta di ALLOSIA ENRICO , Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Concordo con la collega Cortinovis e riporto questo:
 
Ferma la solidarietà nei confronti del condominio tra condomino/acquirente e condomino/venditore per l’esercizio in corso e quello relativo all’anno precedente, stabilita dall’articolo 63 Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, per determinare se una spesa straordinaria sia a carico di chi ha venduto un immobile o di chi lo ha acquistato, occorre valutare i patti contenuti nell’atto di compravendita. In mancanza l’onere è di chi era proprietario al momento in cui è sorta l’esigenza della spesa (per esempio di ristrutturazione della facciata, del tetto, dei balconi etc.). Ciò vale anche nel caso in cui dopo la compravendita venga deliberato un aumento della spesa straordinaria in questione già in precedenza preventivata.
Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, 3 marzo 2009, numero 3.812.
 
Cordialmente
Enrico Allosia
Risposta di Studio Raccuglia , Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo - Roma
Fatto salvo quanto eventualmente indicato nel rogito, le spese straordinarie deliberate nel periodo precedente alla compravendita, restano a carico del venditore, anche se l'amministratore continuerà a richiederne il pagamento all'attuale proprietario. Lei potrà poi rivalersi sul venditore.
Tenga comunque presente che, avendo sostituito la caldaia condominiale, presenatndo la relativa pratica e rispettando i requisiti previsti dalla Legge, sarà Lei a beneficiare della detrazione d'imposta prevista in questi casi. Riceverà dall'amministratore una certificazione degli oneri corrisposti e da indicare nella Sua dichiarazione dei redditi.
Saluti
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