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Rifacimento fronti (o frontalini) balconi. Quando univoca indicazione su chi addebitare spese? (Amministratore condominio)

I balconi sono esterni alla facciata. Le parti esterne verticali e le corrispondenti parti inferiori sotto le ringhiere devono essere ricostruiti in quanto con il tempo deteriorati e consumati.
Sentiti i vari esperti, c'è chi afferma che essendo le parti in questione non rivestite da "ornamenti" architettonici legati in qualche modo alla facciata dello stabile (e quindi denominati fronti, anziché frontalini), le relative spese debbano essere sostenute dai proprietari degli appartamenti da cui si sporgono i balconi in questione.
Vi è un'altra corrente di pensiero per la quale, indipendentemente da ornamenti e fregi vari, le spese debbano essere ripartite tra tutti i condomini dello stabile in base alla c.d. Tabella A del R.C., compresi quindi anche i condomini che non hanno balconi.
Come uscirne?
Si ringrazia
Domanda pubblicata da Autore anonimo il 15/02/2010
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Risposte

Risposta di STUDIO NOTARO , Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo, Consulente aziendale, Consulente del lavoro - BESANA IN BRIANZA
Se ho ben capito l'intervento ha bisogno di una vera e propria ricostruzione. Tale procedura potrebbe rientrare tranquillamente nelle ristrutturazione dell'immobile. Inoltre tale intervento serve a dare  visione e pregio all'intero immobile oltre alle loro funzione reale. Pertanto mi sento di dire che la spesa possa essere ripartita fra tutti i condomini e che tale spesa rientri tranquillamente nel recupero edilizio.
Mantenere l'immobile integro e ben sistemato non è solo da intendersi come visione estetica, ma è da intendersi anche come valore aggiunto delle singole unità immobiliari, che in questo modo non possono vedere intaccato in alcun modo il loro vero valore.
Risposta di Studio Legale Angioni - Matta , Amministratore condominio, Avvocato, Lezioni private - Cagliari
In base alle disposizioni del codice civile il rifacimento dei balconi è suddiviso in questo modo: la parte superiore al proprietario dell'appartamento che usufruisce del balcone; la parte inferiore, onvece, spetta al proprietario dell'appartamento del piano sottostante.
 
Articolo 1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Risposta di Studiocasa , Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Se si è deciso in assemblea di fare il lavoro a tutti i balconi che si trovano in tale situazione, va divisa la spesa in base ai millesimi di tutti i proprietari.
Se la decisione invece è autonoma dei due proprietari, la spesa devono subirla con l'obbligo peraltro di non sbagliare il colore usato.
Risposta di ALLOSIA ENRICO , Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Condivido quanto detto dallo Studio Notaro, è un intervento in facciata e tutti debbono parteciparvi. Se non c'è una apposita tabella, la tabella A è quella che va seguita per la ripartizione delle spese.
 
Cordiali saluti
Enrico Allosia
Risposta di Studio F.G.B. di dott. Fabio Guidali , Amministratore condominio - Busto Arsizio
Essendo manutenzione inerente una parte/prospetto esterno, mi pare palese che si tratti di spesa di proprietà e pertanda debba essere ripartita per millesimi di proprietà
Risposta di Studio Amministrazioni Immobiliari Coppola Dott.ssa Nunzia , Amministratore condominio - 80045 - Pompei (NA)
Da quanto mi pare di aver capito, i lavori da eseguire non sono solo di carattere estetico, ma addirittura indispensabili per il mantenimento della struttura; in questo caso, soprattutto se vi è un pericolo che calcinacci e/o detriti vari possano cadere dai balconi in argomento ferendo o ledendo i passanti, la spesa riguarda tutti i condòmini, essendo un lavoro che porta, in prima analisi un beneficio (aumento di valore) a tutte le unità immobiliari esclusive all'interno dello stabile; in seconda battuta è un obbligo del condominio rimuovere ogni stato di pericolo derivante dalla cattiva manutenzione dell'immobile.
 
La spesa va quindi ripartita tra tutti i condòmini, secondo i millesimi di proprietà.
 
Dott.ssa Coppola Nunzia
Risposta di Sergio Pinna Amministratore Condominiale , Amministratore condominio - Roma
Personalmente sono schierato con la seconda "corrente di pensiero" è vero che per il baslcone la spesa va ripartita tra i due che ne usufruiscono, e cioè il proprietraio si occuperà della pavimentazione e l'inquilino sottostante della parte che ad esso fa da soffitto, ma credo di capire che si parla del frontale del balcone stesso e per quanto riguarda questa parte la stessa va ripartita tra tutti i condomini usando la tabella millesimale.
Sergio Pinna
Risposta di InterGest di F.G. Spena , Amministratore condominio - LAGONEGRO
Se si trattasse "solo" del "soffitto" del balcone , avrebbe ragione  Sergio Pinna, ma trattandosi soprattutto di parte frontale, il mio parere concorda con Nunzia Coppola e con quanti esprimono medesimo parere
Francesco Spena
Risposta di studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio , Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
Come da Lei anticipato e confermato dalle varie risposte proposte, la questione frontalini non è chiara, possono essere cosiderati come facciata essendo una parte verticale e che da completamento alla facciata stesa, puo altresì essere considerato come completamento della strattura portante del bacone e come tale di proprietà di colui che usa il balcone.
Da valutare, a mio parere, è anche il fatto se tutti gli appartamenti siano provvisti di balcone o meno, se i baconi aggettino su proprità privata o pubblica e per ultimo stabilire in assenblea i criteri di ripartizione.
Risposta di Studio Raccuglia , Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo - Roma
Personalmente sostengo la tesi della Dott.ssa Fragale, ovvero le spese vanno ripartite tra i soli proprietari dei balconi non trattandosi appunto di ornamento architettonico. Diversamente la spesa attribuile anche agli altri condomini della stessa facciata, ma non proprietari dei balconi, potrebbe riguardare la sola pitturazione e l'installazione dei ponteggi qualora si decidesse, come la logica suggerisce, di tinteggiare l'intera facciata.
Risposta di Davide Marapodi Amministrazioni Stabili , Amministratore condominio - roma
Le parti verticali dei balconi e corrispondenti parti inferiori delle ringhiere si considerano facciata, e comunque vanno considerate come parti comuni dell'edificio; in quanto tali le spese si identificano come di ristrutturazione e la relatiiva ripartizione è da suddividersi tra tutti i condomini.
Laddove vi siano stati precedenti casi analoghi in cui siano stati adottati speciali criteri di ripartizione, obbligatoriamente si dovranno adottare le stesse misure per le relative ripartizioni.
Buongiorno
Risposta di Rag. Carlo Perricone , Amministratore condominio - Palermo
 
Il condomino ha l'obbligo di partecipare alla spese per i lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile.

Cass. Sez.II, sentenza del 30/01/2008
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