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Per rispondere con precisione bisogna sapere tre cose: 1. se sono stati completamente omessi i versamenti delle ritenute; 2. se, all'epoca, NON è stato presentato il mod. 770 e/ o il quadro AC; 3. come il nuovo amministratore è venuto a conoscenza del fatto. 1. Qualora il condomìnio, precedentemente al 2006 non fosse tenuto alla presentazione della dichiarazione 770 e/o dei quadri AC, e l'amministratore in carica, al 31 dicembre 2006, NON ha versato le ritenute dovute - il condomìnio è tenuto al pagamento dell'importo della ritenuta oltre alla sanzione e agli interessi maturati. A questo punto, però, non è possibile effettuare il versamente delle ritenute neanche attraverso il ravvedimento operoso, da parte del contribuente, essendo trascorso oltre un anno dal momento in cui la o le ritenute dovevano essere versate (entro il giorno 16 del mese successivi al pagamento della fattura dell'artigiano o del professionista soggetti alla ritenuta). 2. in questo caso si tratta di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta. 3. qualora l'amministratore sia venuto a conoscenza del fatto,semplicemente, attraverso la verifica della documentazione di detto periodo non mi preoccuperei più di tanto. a. Se invece, l'amministratore, ha ricevuto dall'agenzia delle entrate o dall'Ente preposto al recupero delle imposte e/o tasse (vedi Equitalia). Allora il discorso cambia perchè nella documentazione ricevuta dall'amministratore ci sono tutti gli estremi per rispondere alle Vostre richieste. Qualora il condomìnio sia tenuto al pagamento di quanto richiesto (vedi punto 3a) l'assemblea deve deliberare il pagamento di quanto dovuto e valutare, visto il diritto di rivalsa, se adire le vie legali contro il vecchio amministratore. Potrebbe anche darsi che il vecchio amministratore riconosca il danno causato e sistemi la situazione con il pagamento di quanto dovuto.
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la risposta del collega agenzia LISIM di Piano dott. Antonio è semplicemente perfetta, complimenti!!!
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Risposta di
Studio Tecnico Geraci
, Amministratore condominio, Architetto, Edilizia-Ristrutturazioni, Geometra - saronno
Le sanzioni amministrative saranno a carico del condominio , contestualmente il responsabile è l'amministratore . esempio : i condomini come se fossero i soci di una società di capitale e l'amministratore , l'amministratore . il tutto se il fatto è fraudolento , cioè se l'amministratore il denaro l'ha mantenuto a scopo di lucro. vi conviene denunciare il fatto all'ufficio dell'entrate e patteggiare la sanzione .
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Risposta di
Studiocasa
, Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Se si tratta di omesso versamento di somme che il vecchio amministratore vi aveva però messo in bilancio, dovete presentare denuncia penale, la quale con anche un pò di fortuna salverà il condominio da sanzioni e omissioni. Negli altri casi le responsabiltà tributarie in prima battuta saranno a carico del condominio, il quale potrà rifarsi sul vecchio amministratore. Comunque se non sono ancora iniziati gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, potete ancora rimediare presentando il tutto in ritardo ma con delle sanzioni minime. Potete poi rifarvi sempre contro il vecchio amministratore.
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Concordo pienamente con quanto già detto dal Dott. Piano. Aggiungo che, qualora il vecchio amministratore abbia operato le ritenute, le abbia inserite nei bilanci e poi non le abbia versate, è diretto responsabile per il reato di indebita appropriazione; reato per il quale il condominio non può essere perseguito atteso che la responsabilità penale è strettamente personale e va a ricadere su chi ha materialmente commesso i fatti. Dott.ssa Coppola Nunzia.
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Concordo con quanto già descritto dai miei colleghi, la domanda non è formulata in modo preciso, ma le risposte mi sembrano complete e ben formulate, aggiungo: questo si verifica quando si scelglie il professionista solamente in base al prezzo e non alla professionalità
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In aggiunta alle risposte precedenti, farei un piccolo appunto sull'amministratore in carica. Se l'omissione si riferisce all'anno d'imposta 2006, il Mod. 770 di riferimento andava presentato nel 2007, anno in cui l'attuale amministratore è subentrato nella carica. Era quindi responsabilità dell'amministratore entrante verificare che il dimissionario avesse ottemperato a tutti gli obblighi fiscali, inclusa la presentazione del Mod. 770. Venendo ad analizzare le conseguenze per il condominio, quest'ultimo, ipotizzando il caso di omessa presentazione del Mod. 770 è soggetto a sanzioni amministrative minime. Se però alla non presentazione del Modello si aggiunge anche la non corretta effettuazione degli adempimenti propri del sostituto d'imposta (mancata effettuazione e relativo versamento della ritenuta), allora le sanzioni amministrative sono senz'altro maggiori, e a queste vanno ovviamente aggiunte le somme non versate precedentemente.
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Risposta di
STUDIO NOTARO
, Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo, Consulente aziendale, Consulente del lavoro - BESANA IN BRIANZA
chi mi ha preceduto ha già dato tutte le risposte
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Ho aperto la posta solo ora, e non vedo cosa aggiungere. un saluto
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Risposta di
ALLOSIA ENRICO
, Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Concordo con chi mi ha preceduto Saluti Enrico Allosia
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Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
la responsabilità resta dell'amministratore in carica al 31/12/2006, ed è a lui che dovete rivolgervi attraverso l'attuale amministratore
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