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Salve, per quanto riguarda il pagamento dell'ICI esso è in scadenza al 15 giugno in acconto, e novembre circa di ogni anno a saldo, a meno che non si paghi in una soluzione unica entro la prima data utile. Normalmente se ci sono dei ritardi non importanti non si è soggetti a mora. Per quanto riguarda il calcolo, l' ICI è dovuta su frazione mensile, quindi il totale va diviso per 12 e moltiplicato per gli X mesi di possesso. Se sei stato proprietario dell'immobile ad esempio fino al 16 maggio 2009 dovrai pagare per 5 mesi di proprietà, mentre se sei stato fino al 14 maggio 2009 pagherai per 4 mesi poiche scatta il mese successivo a pertire dal 15 giorno solare del mese in corso. Spero di essere stato utile.
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Concordo con quanto detto dal collega, aggiungendo solo di richiedere copia autentica dell'atto notarile e della relativa trascrizione in modo da dimostrare senza equivoci e a chiunque il passaggio di titolarità in oggetto.
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Spiegazione esaustiva e corretta.
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Come riportato correttamente dall'architetto Razzè l'imposta va versata solo per i mesi di possesso dell'immobile, l'unica variazione è quella delle date di versamento che per la prima rata è prevista per il mese di giugno i giorni possono variare tra il 15 ed il 16 giugno come scadenz, invece la seconda rata a saldo va versata entro la metà di Dicembre.
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Il pagamento dell'Ici si riferisce ai mesi di possesso dell'immobile, quindi non dovrai pagare per intero l'imposta annuale, ma solo per i mesi interessati. La scadenza della prima rata (acconto) va versata entro il 16 Giugno,mentre la seconda rata (saldo) va versata a metà dicembre. N.B. se l'immobile in questione è dichiarata "PRIMA CASA" o "PERTINENZA PRIMA CASA", l'Ici non è dovuta.
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Risposta di
Geometra Dario Radaelli
, Architetto, Edilizia-Ristrutturazioni, Geometra, Ingegnere-Servizi ingegneria - Bernareggio (MI)
Ottima spiegazione dell'Arch. Razzè ed altrettanto giuste puntualizzazioni dell'Arch. Tonolini (in riferimento alla copia dell'atto notarile) e del Geom. d'Andrea (per il discorso prima casa).
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L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Come esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 aprile, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
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Risposta di
Geom. Perozzo Gianni
, Amministratore condominio, Architetto, Edilizia-Ristrutturazioni, Geometra, Ingegnere-Servizi ingegneria - Vedelago (Treviso)
Concordo con le risposte precedenti
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assolutamente concordo che l'ICI si paga x il periodo di possesso dell'immobile, quindi anche mensile. il pagamento può essere diviso in due soluzioni: 1° acconto nel mese di giugno e saldo nella prima metà di dicembre; oppure unica soluzione a giugno o con una piccolissima differenza a dicembre. a presto.
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