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La richiesta di contribuzione sarebbe giustificata se l'utilizzo dell'ascensore è esclusivo di alcuni condomini e se il precedente proprietario non ha partecipato alle spese. Mi spiego meglio. Se all'ascensore accedono solo i condomini propietari dei box sotterranei, allora l'utilizzo della stessa è esclusivo per questi condomini, e quindi è giusto che gli stessi contribuiscano alla spesa, in qualunque momento diventano proprietari. Però, non va dimenticato che, trattandosi di una spesa del 2001 e di un subentro nella proprietà, la spesa dovrebbe essere stata già sostenuta dal precedente proprietario e quindi non sarebbe giustificata la richiesta alla pesa, ma la sola contribuzione alle normali spese di gestione dell'impianto.
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Mancano alcuni dati per poter giudicare, ma sulla base di quanto esposto: A mio parere ritengo la richiesta dubbia, dato che le spese condominiali degli anni precedenti sono addebitabili al nuovo (inquilino/proprietario), questi a sua volta potrà rivalersi sul precedente proprietario per le quote a questi addebitabili e quindi di sua competenza, ma credo di capire e immagino che, in questo caso, sia una spesa ripartita e rateizzata nel tempo, se cosi è, e la spesa è stata ripartita nel tempo, allora le rate in scadenza dopo il subentro sono da ritenere a carico del nuovo (Inquilino/proprietario), se, invece, la richiesta è proprio relativa ad una spesa del 2001, allora ritengo la richiesta prescritta. a meno che non vi sia una assemblea che la ha ribadita deliberata ed approvata nel quinquennio, allora ritorna la prima ipotesi, e cioè. il nuovo (i.p) la deve pagare e poi si rivale sul precedente, sempre che sul contratto di acquisto non sia prescritto diversamente. cioè sul contratto di acquisto, sia previsto che tutte le spese o debiti ecc.. anche precedenti sono da ritenere a carico del nuovo proprietario. Spero di essere stato chiaro. Sergio Pinna
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Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
Con l'acquisto dell'autorimessa Lei ha preso in carico eventuali crediti o debiti relativi all'unità immobiliare, resta da specificare che la Sua competenza riguarda l'esercizio in corso ed il precedente, pertanto se la spesa di installazione della porta è stata effettuata nel 2001, l'importo relativo è a carico dell'immobiliare che le ha venduto il box.
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non deve contribuire alla spesa, nel modo più assoluto. E' incredibile come, pur in presenza di regolamenti ben chiari, ci siano colleghi che si inventano di sana pianta normative assurde. E' come se Lei acquistasse un appartamento in uno stabile dove esiste l'ascensore da vent'anni e visto che lo utilizzerà anche Lei, Le chiedano di contribuire alla spesa. Lascio a Lei e agli altri colleghi ogni commento... Cordiali saluti Dr. Di Felice Paolo
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Anzitutto, è da considerare che laddove la spesa in argomento sia stata inserita per intero nel consuntivo del 2001, la ripartizione va effettuata tra gli utenti del 2001; Lei che è entrato nel condominio nell'anno 2008, è esonerato dal contribuire; è vero che l'art. 63 disp. att. Cod. Civ. recita: "chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quelli precedenti", ma è altrettanto vero che qui si parla di una spesa sostenuta sette anni prima (quindi non rientrante nella normativa in esame). Discorso diverso è il caso in cui i lavori siano stati eseguiti nel 2001 ed il relativo pagamento sia stato dilazionato nel tempo; in questo caso allora anche Lei è tenuto al pagamento delle quote rientrtanti nei bilanci consuntivi degli anni in cui è proprietario. Non solo, nel caso in cui il vecchio proprietario sia inadempiente, è Lei che si deve far carico delle quote relative all'anno in corso ed a quelle dell'anno precedente all'acquisto (salvo disposizioni contrattuali diverse stipulate tra Lei ed il vecchio proprietario). In ogni caso, per le quote relative all'anno precedente all'acquisto si potrà rivalere (in via civile) nei confronti del vecchio proprietario. In conclusione la faccenda può avere due risvolti differenti: nel primo caso la spesa è stata sostenuta e ripartita tra i condomini interamente nel 2001: Lei NON deve nulla e nulla Le è imputabile; nel secondo caso: ci sono state delle dilazioni nei pagamenti che si sono protratte fino al 2008: a Lei spetta versare le quote rientranti nel 2008 e nel 2007 (fatta salva la possibilità di rivalersi nei confronti del venditore per gli importi di competenza 2007). Nella speranza di essere stata sufficientemente esaustiva, porgo distinti saluti. Dott.ssa Coppola Nunzia.
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Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
Probabilmente si era creata una regola di ripartizione durante l'assemblea del 2001, capita che si stabilsca che la spesa di una partcolare opera sia ripartita tra i condomini che traggono beneficio al momento della realizazione e si stabilisca che chi ne dovese in future trarne beneficio dovrà partecipare versando la sua quota parte.
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Se nel 2001 la spesa è stata ripartita solo tra alcuni dei condòmini, molto probabilmente è stato per dar esecuzione ad una delibera che stabiliva criteri di ripartizione diversi da quelli previsti dal Cod. Civ. Non potendo entrare nel merito dei motivi che hanno indotto a tale tipo di ripartizione, è chiaro che essa viene accettata sic et sempliciter. Ad ogni modo, chi non ha partecipato a detta spesa nel 2001, non godeva i benefici dell'opera; bisognerebbe vedere se detta delibera (del 2001) prevedeva il versamento di una quota da parte di chi successivamente avrebbe voluto cominciare ad utilizzare l'accesso.
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condivido appieno quanto esposto dalla Dr. Nunzia Studio Coppola 152749, non potrei fare altro che ribadire il concetto, già cosi ben chiarito. Sergio Pinna
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Il nuovo proprietario risponde delle spese della gestione corrente al momento dell'acquisto e di quelle dell'anno prededente. Se il condominio vuole cambiare criterio il criterio di ripartizione di una spesa sostenuta nel 2001 si rivolgerà ai proprietari del 2001-2002.
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Risposta di
ALLOSIA ENRICO
, Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Quando ho letto la domanda, ho pensato: "vuoi vedere che l'ag. immobiliare aveva trovato un modo per non sobbarcarsi la spesa?" beh alla luce della precisazione fatta dall'autore, penso che ora che questa porta diventa di fatto utile debba essere dovuto il contributo richiesto. Cordiali saluti Enrico Allosia
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Non paghi nulla, a mio parere il conto che le è stato presentato è prescritto da un pezzo, meglio se l'amministratore rintraccia e si fa pagare dai proprietari di allora
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