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conguagli condominio (Amministratore condominio)

ho acquistato a ottobre 2009 un box. in sede di conguaglio (gennaio 2009)mi è stato chiesto di pagare il conguaglio relativo al box per l'anno 2008(in quanto l'ex proprietario si è trasferito all'estero da dicembre 2009)dicendomi che esiste una legge che lo prevede. il tutto mi sembra molto strano e vorrei sapere se è vero e se possibile i riferimenti di legge del caso. anticipatamente ringrazio Dario
Domanda pubblicata da Autore anonimo il 25/01/2010

Risposte

Risposta di Studio F.G.B. di dott. Fabio Guidali , Amministratore condominio - Busto Arsizio
Buon giorno, Le confermo che al condomino subentrante, in condominio spettano eventuali residui di gestione inerenti l'esercizio in corso e quello precedente
dott Guidali
Risposta di Concetta Spinola Amministrazione Immobili , Amministratore condominio - 21020 TAINO VA
All'acquirente competono, nel caso di inadempienza del venditore, le spese relative all'anno in corso e quelle dell'annualità precedente. Ecco perchè è sempre consigliabile farsi dare un riparto consuntivo dall'amminisratore in saso di cessione dell'immobile.
Spnola Concetta
Risposta di STUDIO DE FRANCESCO , Amministratore condominio - SACILE
La legge prescrive che i compratori sono responsabili ''in solido'' con i venditori delle spese dell'ultimo anno e del precedente, L'amministratore tenta di recuperare dal venditore e in caso di insuccesso chiede al compratore, che non può esimersi dal pagare.
Il nuovo proprietario si vuò comunque rivalere sul vecchio
 
Saluti
Gaetano
Risposta di Studio Amministrazioni Immobiliari Coppola Dott.ssa Nunzia , Amministratore condominio - 80045 - Pompei (NA)
Le spese condominiali sono da considerarsi obbligazioni propter rem (seguono la cosa), il debitore è pertanto individuabile sulla scorta del rapporto che ha sulla cosa (l'immobile appartenente al condominio).
Gli amministratori hanno titolo per chiedere al nuovo proprietario il pagamento di insoluti del vecchio proprietario.
E' fondamentale, dunque farsi rilasciare la prova dell'avvenuto saldo di tutti gli oneri prima di acquistare un immobile; semmai vi fossero pendenze è possibile accordarsi contrattualmente a riguardo (magari con la decurtazione del prezzo d'acquisto).
La natura delle obbligazioni relative agli oneri condominiali non esclude che il nuovo proprietario a cui sia stato richiesto il saldo possa rivalersi sul venditore che non aveva pagato in precedenza.
E' bene osservare infatti che sul tema l'art. 63, comma 2, disp.att. Cod. Civ. dispone: "chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
 
In conclusione: l'amministratore può richiedere che gli insoluti del vecchio proprietario siano dovuti dal nuovo solo in mancanza di accordi contrattuali che prevedono il contrario; anche laddove il nuovo proprietario versi gli insoluti del vecchio, può rivalersi in via civile nei confronti di quest ultimo.
Risposta di STUDIO NOTARO , Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo, Consulente aziendale, Consulente del lavoro - BESANA IN BRIANZA
solo nell'ultima risposta ho trovato esattamente la correttezza dell'informazione. prima di acquistare un immobile bisogna sempre verificare che il venditore abbia provveduto a coprire tutte le spese condominiali a suo carico. infatti se inserito nel rogito che le spese non regolarmente pagate o restanti  rimangono carico del venditore o rimangono a carico del compratore con eventuale sconto sul bene, tutto risulta più semplice e chiaro, altrimenti il debito segue il bene.
Risposta di studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio , Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
concordo con quanto riportato nelle precedenti risposte, le spese sono dovute dall'attuale proprietario che potrà chiederne rimborso al precedente.
Risposta di InterGest di F.G. Spena , Amministratore condominio - LAGONEGRO
Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781
In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione.Nel caso in esame era stata proposta opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., avverso il decreto con cui il Giudice di Pace gli aveva ingiunto di pagare a favore di S.L. la somma di Euro 679,49 a titolo di oneri condominiali non pagati e di saldo del prezzo per il consumo del gas metano, relativi all'appartamento locato all'opponente dal S. L. Saluti
Risposta di Studiocasa , Amministratore condominio - Mezzolombardo (TN)
Sì, l'amministratore ha agito nel giusto. Può solo rivalersi sul venditore.
Risposta di ALLOSIA ENRICO , Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Per quanto crudo possa essere il debito segue il bene e poi se vale la pena ci si può rivalere su chi il debitolo ha contratto.
Cordialità
Enrico Allosia
Risposta di Anapi Expert Point , Amministratore condominio - Bari
Concordo con quanto esposto nelle precedenti risposte.