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adeguamento sicurezza incendi e amministratore

abito in un contesto di 8 villette a schiera e relativi garage sottostanti
ho acquistato casa nel 2007 e oggi il costruttore ha adeguato secondo le nuove normative i garage dicendo che c'è bisogno anche di prendere un amministratore.
chiedo se è obbligatorio prendere un professionista o lo stesso compito lo può svolgere un condomino ( siamo 2 proprietari e 6 affittuari ) le 6 villette sono di proprietà dei figli del costruttore.
quali compiti deve svolgere l'amministratore ( luce garage e pulizia le sole cose in comune)
mi è arrivato l'avviso di convocazione per la nomina di un amm.tore quanti servono per opporsi?


Ulteriori chiarimenti dell'autore:
il costruttore ha eseguito dei lavori in cartongesso per coprire delle tubature scoperte nei box.devo pagarle io?
Domanda pubblicata da: marcella il 23/01/2010

Risposte
Risposta di:

Concetta Spinola Amministrazione Immobili
Amministratore condominio

21020 TAINO VA

  10 Spiegazione
25/01/2010 13.27.55

La nomina dell'amministratore è  obbligatoria dal c.c. dal quarto condomino . Può essere richiesta anche da un singolo condomino e nel caso in cui non si raggiunga il quorum sufficente per la nomina di un amministratore la stessa può essere richiesta ad un giudice.

Le ricordo però che già due proprietà configurano un condominio . 

Per  i lavori svolti dovrete pagare in relazione a delle tabelle millesimali. 

Risposta di:

GESTIMM.CO Giacomo Signorino Gelo e Pieri Dario
Amministratore condominio

Firenze

  15 Spiegazione
25/01/2010 13.47.51

L'amministratore è obbligatorio quando i proprietari sono più di quattro.

Quindi se le aree condominiali appartengono a 5 condomini è necessario l'amministratore, che può essere anche un condomino, purchè abbia le conoscence e le competenze del ruolo che svolge (es: il condominio è sostituto d'imposta).

Se sono 6 villette, di cui due vendute a singoli proprietari, mentre le altre 4 sono in comproprietà (stesse persone) i proprietari nono sono 6 ma 3, quindi in questo caso non è obbligatorio l'amministratore.

Per la nomina è necessario la maggioranza qualificata, 500 mm e la maggioranza degli intervenuti.

 

Saluti

Risposta di:

STUDIO DE FRANCESCO
Amministratore condominio

SACILE

  3 Spiegazione
25/01/2010 14.32.23

Il codice civile prevede che ci sia l'amministratore dal quinto condomino ( +di 4)

L nomina può essere richiesta anche da un singolo condomino e nel caso in cui non si raggiunga il quorum sufficente per la nomina di un amministratore , la nomina può essere giudiziale.

Per  i lavori svolti dovrete pagare in relazione a delle tabelle millesimali

 

Saluti

Risposta di:

Studio Amministrazioni Immobiliari Coppola Dott.ssa Nunzia
Amministratore condominio

80045 - Pompei (NA)

  101 Spiegazione
25/01/2010 15.01.47

Ai sensio dell'art. 1129 Cod. Civ., l'amministratore è il legale rappresentante del condominio e dura in carico un anno; la carica può essere affidata indistintamente sia ad un professionista (amministratore esterno) che ad uno qualunnque dei condomini (amministratore interno al condominio).

 

La sua nomina è obbligatoria quando i condomini sono più di quattro; ordinariamente la nomina avviene in assemblea regolarmente convocata ed inserita espressamente come punto all'ordine del giorno; la nomina richiede che la delibera venga assunta ai sensi dell'art. 1136 Cod. Civ., dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea e con il quorum deliberativo che rappresenti: in prima convocazione: un terzo + 1 dei partecipanti ed almeno la metà del valore millesinale dell'edificio; in seconda convocazione: un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Per quanto attiene ai compiti di un amministratore, si rimanda all'art. 1130 del Cod. Civ. che contiene un elenco delle attribuzioni dell'amministratore e delle quali egli viene investito automaticamente in virtù del mandato ex lege, senza bisogno di espresso conferimento da parte dell'assemblea:


Eseguire le delibere dell'assemblea;
Curare l'osservanza del regolamento dei condomini;
Disciplinare l'uso dei beni e servizi comuni;
Riscuotere i contributi;
Erogare le spese;
Predisporre atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni;
Redigere il rendiconto.

 

Sono altresì compiti dell'amministratore gli adempimenti fiscali in capo al condominio:

Presentazione del Mod. 770;
Operare e versare le ritenute d'acconto del 4% o del 20% in capo ai fornitori (Mod. F24);
Compilare il quadro AC nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi;
Rappresentare il condominio dinanzi alla Pubblica amministrazione;
Richiedere il codice fiscale del condominio;
Effettuare tutte le comunicazione all'anagrafe tributaria.

Risposta di:

STUDIO NOTARO
Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo, Consulente aziendale, Consulente del lavoro

BESANA IN BRIANZA

  100 Spiegazione
25/01/2010 15.11.52

chi mi ha preceduto ha già detto praticamente tutto

Risposta di:

studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
Amministratore condominio, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra-Architetto

Brescia

  48 Spiegazione
25/01/2010 15.24.11

concordo con quanto viene risposto dai prcedenti, da quanto capisco i prprietari sono solo due e pertanto 'amministratore non è obbligatorio.

Risposta di:

STUDIO VISCA Dott. Fabrizio Visca
Amministratore condominio

gallarate

  15 Spiegazione
25/01/2010 17.31.49

dipende da quanti sono i condòmini. Come dicono i colleghi se sono + di 4 c'è obbligo.

 

Risposta di:

Studiocasa
Amministratore condominio

Mezzolombardo (TN)

  34 Spiegazione
25/01/2010 17.57.55

Sembra che i proprietari siano 6, quindi è obbligatorio un amministratore. Sicuramente la ditta costruttrice porterà un amministratore conosciuto e con la maggioranza dei figli del proprietario verrà nominato. L'amministratore lo può fare anche un condomino, anche se ormai è sconsigliabile.

Risposta di:

Dott.ssa Manuela Fragale
Amministratore condominio

Rende (CS)

  6 Spiegazione
27/01/2010 12.13.45


Concordo con la dettagliata risposta della dott.ssa Nunzia Coppola.

Risposta di:

Studio Raccuglia
Amministratore condominio, Commercialista, Consulente amministrativo

Roma

  41 Spiegazione
28/01/2010 14.38.02

Rispondo sinteticamente alle sue tre domande :

  1. non è obbligato alla scelta di un professionista; l'attività di amministratore può essere svolta da chiunque anche da un condomino;
  2. i compiti dell'amministratore sono tanti e di diversa natura; risponde con responsabilità personale per eventuali danni arrecata all'amministrazione. Sconsiglio la gestione di un condominio se non si ha alcuna conoscenza della materia fiscale.
  3. per opporsi alla candidatura basta la metà dei presenti, in quanto diversamente per la nomina occorre la maggioranza ( quindi metà + 1 )

Ulteriore domanda - se l'intervento è stato effettuato in una zona comune a tutti, allora la spesa va ripartita per tutti. Diversamente non avrebbe potuto eseguire lavori nella Sua proprietà senza il Suo assenso.

Risposta di:

ALLOSIA ENRICO
Amministratore condominio

12058 S.STEFANO BELBO

  65 Spiegazione
28/01/2010 19.01.50

Concordo con la  risposta della dott.ssa Nunzia Coppola e completo dicendo che se l'intervento di realizzazione del cartongesso  è stato effettuato in una zona comune a tutti, allora la spesa va ripartita per tutti.

 

Cordialità

Enrico Allosia

Risposta di:

Studio F.G.B. di dott. Fabio Guidali
Amministratore condominio

Busto Arsizio

  48 Spiegazione
26/02/2010 12.41.44

nello specifico non è obbligatorio l'amministratore, in quanto i proprietari non sono superiori a 4

Le spese si potrebbero ripartire in 8 parti uguali

Risposta di:

Studio F.G.B. di dott. Fabio Guidali
Amministratore condominio

Busto Arsizio

  48 Spiegazione
26/02/2010 12.43.23

nello specifico non è obbligatorio l'amministratore, in quanto i proprietari non sono superiori a 4

Le spese si potrebbero ripartire in 8 parti uguali