25/01/2010 15.01.47Ai sensio dell'art. 1129 Cod. Civ., l'amministratore è il legale rappresentante del condominio e dura in carico un anno; la carica può essere affidata indistintamente sia ad un professionista (amministratore esterno) che ad uno qualunnque dei condomini (amministratore interno al condominio).
La sua nomina è obbligatoria quando i condomini sono più di quattro; ordinariamente la nomina avviene in assemblea regolarmente convocata ed inserita espressamente come punto all'ordine del giorno; la nomina richiede che la delibera venga assunta ai sensi dell'art. 1136 Cod. Civ., dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea e con il quorum deliberativo che rappresenti: in prima convocazione: un terzo + 1 dei partecipanti ed almeno la metà del valore millesinale dell'edificio; in seconda convocazione: un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Per quanto attiene ai compiti di un amministratore, si rimanda all'art. 1130 del Cod. Civ. che contiene un elenco delle attribuzioni dell'amministratore e delle quali egli viene investito automaticamente in virtù del mandato ex lege, senza bisogno di espresso conferimento da parte dell'assemblea:
Eseguire le delibere dell'assemblea;
Curare l'osservanza del regolamento dei condomini;
Disciplinare l'uso dei beni e servizi comuni;
Riscuotere i contributi;
Erogare le spese;
Predisporre atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni;
Redigere il rendiconto.
Sono altresì compiti dell'amministratore gli adempimenti fiscali in capo al condominio:
Presentazione del Mod. 770;
Operare e versare le ritenute d'acconto del 4% o del 20% in capo ai fornitori (Mod. F24);
Compilare il quadro AC nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi;
Rappresentare il condominio dinanzi alla Pubblica amministrazione;
Richiedere il codice fiscale del condominio;
Effettuare tutte le comunicazione all'anagrafe tributaria.