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Io credo che l'amministratore, se non trovate un sostituto, può portare i libri in tribunale e sarà il giudice a nominare un nuovo amministratore: ovviamente il tutto ricadrà su di voi in termini economici. Il fatto che da 5 mesi ci sono condomini che non pagano non incide sul discorso dimissioni dell'amministratore. saluti
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Buonasera, Se lei è di Milano, senza impegno posso occuparmi sia di metterla in contatto con un nuovo amministratore con cui collaboro, sia a predisporre i decreti ingiuntivi per il recupero delle morosità. Mi contatti telefonicamente per maggiori chiarimenti. Cordialmente Avv. Massimo Moreschi C.so di Porta Vittoria, 54 – 20122 MILANO Tel.: 02 54 56 673 – 02 55 01 54 51 02 54 56 977 - fax 02 54 62 701 e-mail: massimomoreschi@hotmail.it
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L'amministratore è libero di dimettersi. Tuttavia se le dimissioni creano un danno al condominio è tenuto a risarcire il danno. Nella more della nomina del nuovo amministratore, il dimissionario è tenuto a garantire la gestione ordinaria, compresa quindi la richiesta di saldo delle quote. è sempre possibile che i condomini prendano l'iniziativa di far nominare un nuovo amministratore dal Presidente del Tribunale. avv. laura bellini Via San Michele 16 Vercelli 0161.600101
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L'amministratore può senz'altro dimettersi. Se il condominio cui Lei appartiene è di Latina o dintoni, posso indicarVi un nuovo gestore io. Cmq, medio tempore, l'amm.re uscente deve garantire la gestione ordinaria. Ciò, ovviamente, non in eterno. Per questo è bene che troviate un accordo sul nuovo. Per il recupero delle quote impagate il mio Studio è a vs. completa disposizione. Per contatti ci troverete all'indirizzo internet www.carelladarcangelo.com Saluti. Avv. Roberto D'Arcangelo.
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L'amministratore può dimettersi. Vi consiglio di trovare un nuovo amministratore, ed evitare la nomina da parte del tribunale, sempre su vostra richiesta, allo scopo di evitare un ulteriore aggravio di spesa. Per le morosità potranno essere predisposti dei decreti ingiuntivi dall'amministratore direttamente o da un legale. dfcavv@yahoo.it
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La presentazione delle dimissioni da parte dell'amministratore sono consentite, visto che tale incarico non costituisce un obbligo per chi lo assume. Tuttavia, nelle more della nomina di un suo sostituto egli, quale amministratore "ad interim" ,avrà il dovere di continuare utilmente la gestione condominiale. Qualora non vi sia nessuno disposto volontariamente a succedergli nell'incarico, si potrà adire il tribunale per ottenere la nomina di un amministratore giudiziario che lo sostituisca. Per quanto riguarda i condomini morosi, l'unico elemento autorizzato a procede ingiuntivamente per recuperare le esposizioni è proprio l'amministratore, che è il rappresentante legale del condominio. Per cui la nomina di un volontario o di un sostituto designato giudiziariamente costituisce una priorità ora più che mai. Evidenzio che, in virtù delal pronuncia della Corte di Cassazione n.9148 dell'8 aprile del 2008, qualora dalla condatta morosa dei condomini derivassero maggiori costi a carico del condominio, coloro che non hanno esattamente adempiuto alle loro obbligazioni e che hanno determinato i maggiori costi per il condominio dovranno rifonderli. Studio Legale Pepoli Dott.ssa Giuseppina v. Roverella, 23 - 47521 Cesena (FC) Cell.: 338.9263645 Tel. e Fax: 0547 / 480523 e-mail: giuseppina_pepoli@libero.it
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