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Si, per prassi, l'INPS, una volta ricevuta la richiesta di prima iscrizione alla gestione separata, non la revoca nel tempo, cosicchè il contribuente, laddove ne ricorrano i presupposti, possa versarvi i contributi senza bisogno di successive comunicazioni, anche in seguito alla varizione della tipologia di attività. Per quanto riguarda il quesito sui nuovi contribuenti minimi, vorrei chiarire che il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei minimi non è "automatico": devono infatti essere rispettati, contemporaneamente, sia i requisiti di accesso al vecchio regime dei minimi che i requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi. Supponendo che nel suo caso sia rispettati tutti i requisiti, avendo iniziato l'attività nel 2011 e avendo già superato i 35 anni, permarrà nel nuovo regime dei minimi fino all'anno 2015; se invece non fossero rispettati tutti i requisiti, fuoriesce dal regime e potrà optare per il regime cosiddetto degli ex minimi oppure per quello "ordinario". Confermo infine che l'imposta sostitutiva è pari al 5% sulla differenza tra ricavi e costi, non dovrà inoltre indicare in fattura nè l'iva nè la ritenuta d'accconto, così come previsto da recente disposizione dell' AdE.
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