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Buona sera, a mio parere lo può fare esclusivamente se non sborda dalle strisce, in caso contrario invade palesemento lo spazio comune ostacolando eventuali manovre degli altri condomini, si pensi solamente so io parcheggiassi un camper o addirittura un aliante. saluti dott Guidali Fabio
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Concordo con il parere del collega Dott. Guidali.
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Precisando che l’uso del cortile, così come delle altre parti comuni, è soggetto al rispetto dei limiti imposti dagli artt. 1102 (applicabile in materia condominiale in forza del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c.) e 1120 c.c. ,per cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto, si evidenzia che il parcheggio dei due mezzi la cui complessiva sagoma d'ingombro debordi dalla superficie destinata all'uso singolo potrebbe costituire attività palesemente illegittima nel momento in cui limiti o, addirittura, impedisca sensibilmente analogo uso da parte degli altri comunisti. per completezza informativa si riporta una curiosa sentenza della Supre Corte che tratta proprio dell'utilizzo della corte comune mediante assegnazione di porzione di essa i singoli condomini che, pur non essendo strettamente pertinente al quesito posto, comunque affronta un particolare aspetto della problematica che potrebbe comunque interessare l'utente. Cass. Civ. Sent. n°1004/04: "Costituisce innovazione, ai sensi dell'art. 1120 c.c secondo comma, e, come tale, affetta da nullità, l'assegnazione nominativa da parte del condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda vettura, in quanto tale delibera, da un lato, sottraggono l'utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall'altro, crea presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la parte comune con animo domini, della relativa proprietà a titolo di usucapione,
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non essendo a tal fine necessaria l'intervesione del posseso da parte del composessore il quale, attraverso l'occupazione della relativa area, eserciti un possesso esclusivo, imponendo autonomamente agli altri condomini di utilizzarla allo stesso modo". Studio Legale Pepoli Dott.ssa Giuseppina v. Roverella, 23 - 47521 Cesena (FC) Tel. e Fax: 0547 / 480523 e-mail: giuseppina_pepoli@libero.it
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