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Le spese condominiali sono a tutti gli effetti delle obbligazioni che seguono la cosa, il debitore/creditore è pertanto individuabile sulla scorta del rapporto che ha sulla cosa (l'immobile appartenente al condominio). L'amministratore ha titolo per chiedere il debito o rimborsare il credito al nuovo proprietario. E' questo uno dei motivi principali per cui appare fondamentale inserire nel rogito una clausola che specifichi bene a chi sono dovuti eventuali crediti e da chi sono esigibili eventuali debiti pregressi. La natura delle obbligazioni relative agli oneri condominiali non esclude che il nuovo proprietario a cui sia stato richiesto il saldo possa rivalersi sul venditore che non aveva pagato in precedenza. E' bene osservare infatti che sul tema l'art. 63, comma 2, disp.att. Cod. Civ. dispone: "chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente". In caso di debiti. l'amministratore può richiedere che gli insoluti del vecchio proprietario siano dovuti dal nuovo (solo in mancanza di accordi contrattuali che prevedono il contrario) il nuovo proprietario può rivalersi nei confronti del venditore per vie legali. Anche nel caso di crediti, questi spettano al nuovo proprietario (salvo accordi contrattuali diversi); il vecchio proprietario può rivalersi nei confronti dell'acquirente per vie legali. Ad ogni modo dovrebbe comunque rivolgersi ad un legale per ottenere il rimborso da parte del nuovo proprietario: a questo punto, Le consiglio di fare due conti: l'importo da recuperare copre l'onorario dell'avvocato ?
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Confermo quanto asserito dalla collega, eventualmente suggerisco l'espletamento del tentativo di conciliazione, preso la competente camera di commercio , la procedura oltre ad essere veloce è anche estremamente economica.
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