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Occorre fare distinzione tra tirocinante e collaboratore occasionale (presumo che Lei si riferisca alle prestazioni d'opera previste dell'art. 2222 del codice civile). Nel caso di tirocinante (o stagista) siamo nell'ambito di un rapporto formativo e non di lavoro ed è previsto il versamento di contributi INAIL ma non INPS, inoltre nel caso in cui il tirocinante percepisca un compenso, questo va assoggettato a ritenute fiscali alla pari di qualunque lavoratore dipendente secondo quanto previsto dal TUIR compresa applicazione delle eventuali detrazioni spettanti. Nel caso invece di collaborazione occasionale andrà applicata soltanto una ritenuta d'acconto del 20% come da Lei indicato e, qualora il collaboratore abbia superato la soglia di 5500 euro nell'anno sarà obbligato ad iscrizione e versamento contributi alla gestione separata INPS. Saluti.
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Occorre fare distinzione tra tirocinante e collaboratore occasionale (presumo che Lei si riferisca alle prestazioni d'opera previste dell'art. 2222 del codice civile). Nel caso di tirocinante (o stagista) siamo nell'ambito di un rapporto formativo e non di lavoro ed è previsto il versamento di contributi INAIL ma non INPS, inoltre nel caso in cui il tirocinante percepisca un compenso, questo va assoggettato a ritenute fiscali alla pari di qualunque lavoratore dipendente secondo quanto previsto dal TUIR compresa applicazione delle eventuali detrazioni spettanti. Nel caso invece di collaborazione occasionale andrà applicata soltanto una ritenuta d'acconto del 20% come da Lei indicato e, qualora il collaboratore abbia superato la soglia di 5500 euro nell'anno sarà obbligato ad iscrizione e versamento contributi alla gestione separata INPS. Saluti.
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