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Risposta di
studio di architettura Mazzocchi Arch. Giulio
, Amministratore condominio, Architetto, Attività creative-oggettistica, Consulente pubblicitario, Edilizia-Ristrutturazioni, Fotografo, Geometra, Lezioni private, Vetrinista-Addobbatore - Brescia
il codice civile specifica che il condominio non puo astenersi dal contribuire alle spese per la manutenzione dei servizi comuni anche se lo stesso non li utilizza.
in sunto da codice Lei puo staccarsi ma non pro astenersi nel contribuire alle spese di manutenzione, salvo preventivo accordo con il condominio.
pertanto le conviene sottoporre la questione al condominio prima di eseguire le opere e decidere in funzione della risposta che riceverà dall'assemblea
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condividiamo la risposta dello Studio Mazzocchi Arch. Giulio. l'unica integrazione, a nostro avviso, è che l'eventuale accordo con il condominio deve essere verbalizzato ed occorre il parere favorevole all'unanimità dei condomini.
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Risposta di
ALLOSIA ENRICO
, Amministratore condominio - 12058 S.STEFANO BELBO
Può staccarsi senza necessità del consenso assembleare se il regolamento non prevede diversamente come da art 1102 cc. Se non ottiene una delibera che riporti il consenso scritto di tutti i condòmini per l'esenzione dalle spese di conservazione della fogna, dovrà,però, continuare a contribuire nonostante lei non sia più allacciato. Cordialità Enrico Allosia
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Può staccarsi ma deve solo contribuuire alla manutenzione straordinaria e non a quella ordianaria. Infatti vale il 3° comma del 1123 c.c. I condomini contribuiscono solo in base al godimento per la manutenzione ordinaria.
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