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Si, è meglio avere la firma anche dell'altro comproprietario. Ciò sia per una questione di trasparenza e chiarezza verso il comune ed anche per evitare discussioni future con il comproprietario. Saluti. Avv. Nicola Angioni www.reteimprese.it/agoradikia
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Dovete firmare entrambi.
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Per rispondere a quanto richiesto, occorre fare riferimento a quanto disposto dal testo unico che, testualmente, recita: ”Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denunciadi inizio attività(Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398,art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15)(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare ladenuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivoinizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnatada una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagliopportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere darealizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto conquelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto dellenorme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”. La giurisprudenza, tuttavia, ammette la richiesta anche da parte di altro titolare deldiritto, reale o anche obbligatorio, ma ciò quando, per effetto di essi, l'interessatoabbia obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui è chiesta laconcessione edilizia (ora permesso di costruire): in altre parole, quando ilrichiedente sia autorizzato in base al contratto o abbia ricevuto espressoconsenso da parte del proprietario (In tal senso: Consiglio di stato, Sez. IV, 08.06.2007, -C.C. 16.01.2007- Sentenza 3027) Quindi, anche se non obbligatorio, sarebbe consigliabile la firma congiunta della D.I.A. Studio Legale Pepoli Dott.ssa Giuseppina V Roverella, 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. e Fax.: 0547 / 480523
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Per la ristrutturazione di una casa in comproprietà occorre oltre alla sua firma anche quella dell’altro co-intestatario. Infatti, a norma dell'art. 1108 c.c., allorquando si debba decidere in relazione all'adozione di innovazioni della cosa comune, occorre la delibera della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo del bene, purché le innovazioni stesse non pregiudichino il godimento di alcuno dei comproprietari e non comportino una spesa eccessivamente gravosa. Pertanto, non può essere considerata legittima l’esecuzione di una innovazione non preceduta da alcuna deliberazione della collettività dei comproprietari, ancorché compiuta da un condomino che da solo rappresenti i due terzi (o anche più) del valore complessivo della cosa comune. Cass. 9 ottobre 1967 n. 2355
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