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prato (Avvocato)

su una prorietà coindivisa uno dei due proprietari senza l'accordo dell'altro e avendo la maggior parte del bene ne può usufruire?
Domanda pubblicata da Autore anonimo il 10/09/2009
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Risposte

Risposta di Avv. Christian Mazzeo , Avvocato - Como
No
 
Risposta di STUDIO LEGALE AVV. DARIO CRISCUOLO , Avvocato, Consulente aziendale, Lezioni private - Scafati (SA)
Salve,
dovrebbe essere più chiaro e spiegare che tipo di condivisione c'è e a che titolo. Se la proprietà è in comune, mi chiedo, come fa Lei ad avere la maggior parte del bene? Dovrebbe chiarire, poi, cosa intende per usufruire? Cosa intende fare?
Se fosse più chiaro e dettagliato forse potrei aiutarLa.
Le auguro una buona giornata.
Risposta di RISTORANTE PORTA VITTORIA , Assicurazioni, Avvocato, Consulenza finanziaria, Insegnante di musica, Organizzazione viaggi, Orologiaio-Orefice, Palestra, Ristorante, Servizi per eventi, Tassista - MILANO
si
Risposta di Avv. Roberto D'Arcangelo , Avvocato - Latina
La domanda è alquanto fumosa. In ogni caso le ricordo quanto recita l'art. 1102 del codice civile:
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.....". Se crede, può provare ad essere più preciso. Saluti.
Risposta di STUDIO PEPOLI DOTT.SSA GIUSEPPINA , Avvocato - CESENA
la questione prospettata va risolta alla luce del disposto di cui all'art. 1.102 c.c. Come recentemente si è pronunciata anche la Corte di Cassazione in materia di comunione, l'uso del bene comune da parte di uno dei comunisti non può e non deve essere effettuato in modo particolare o talmente intenso da impedire agli altri partecipanti di utilizzarlo nello stesso modo, come loro diritto. Perciò, a detta dell'art. 1.102 c.c., é escluso che l'utilizzo da parte del singolo comunista possa comprimere l'esercizio sia qualitativo che quantitativo degli altri. Come ha avuto modo di pronunciarsi con Sent. n°2007 anche il Tribunale di Bari - Sez. I, Giudice Unico: Dr. G. Rana - ai sensi e per gli effetti del citato articolo ciascun partecipante può servirsi del bene comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti da farne parimenti uso secondo il loro diritto, anche soltanto rendendone l'uso particolarmente gravoso (Cass. Civ. 11.12.1992, n.13107). Da quanto sin qui esposto, emerge che l'utilizzo del comunista, pur titolare della quota maggioritaria, non può avvenire senzo previo accordo dell'altro cointestatario e che, in difetto, si dovrà ricorrere all'autorità giudizia che disponga un regolamento per l'uso del bene nel rispetto dei diritti dei cointestatari  
Studio Legale
Pepoli Dott.ssa Giuseppina
v. Roverella, 23 - 47521 Cesena (FC)
Tel. e Fax.: 0547/480523
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